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			<title><![CDATA[Nuovo obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Lavoro"><![CDATA[Lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000030"><div>Dal 1° aprile entrerà progressivamente in vigore l’obbligo di pubblicare le offerte di lavoro sul sistema informativo dedicato all’inclusione sociale e lavorativa per poter beneficiare di agevolazioni contributive, come previsto dal decreto legge 159/2025. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso un mercato del lavoro più trasparente, in cui domanda e offerta possano incontrarsi con maggiore efficienza.</div> <div>Secondo il direttore generale del ministero del Lavoro per l’innovazione, l’organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, il mercato del lavoro diventa equo quando le opportunità occupazionali sono pubbliche e accessibili: maggiore visibilità significa maggiori possibilità di inserimento professionale. Inizialmente, ha precisato, l’obbligo convivrà con le regole attuali per garantire un adeguato adattamento operativo sia per le imprese sia per i professionisti.</div> <div>Il sistema informativo mira a supportare i lavoratori nei percorsi di transizione professionale. L’assemblea dei consulenti del lavoro ha visto l’apertura dei lavori con un intervento da remoto del ministro del Lavoro, che ha illustrato le iniziative del Governo volte a favorire l’incontro tra domanda e offerta, con particolare attenzione alla formazione e alle competenze strategiche necessarie in un contesto in cui le tecnologie avranno un impatto sempre più significativo sul mondo del lavoro.</div> <div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:09:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Novità fiscali per PMI e professionisti: cosa cambia quest’anno]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Aggiornamenti_fiscali"><![CDATA[Aggiornamenti fiscali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Panoramica sintetica delle principali novità fiscali che interessano PMI, professionisti e contribuenti in regime forfettario.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 16:31:16 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Bilancio e rendicontazione negli enti locali: criticità ricorrenti]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Enti_locali_e_Terzo_Settore"><![CDATA[Enti locali e Terzo Settore]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B">Analisi delle principali criticità nella redazione del bilancio e dei documenti di rendicontazione per gli enti locali.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 16:31:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Riforma del Terzo Settore: cosa devono sapere gli enti non profit]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Enti_locali_e_Terzo_Settore"><![CDATA[Enti locali e Terzo Settore]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A">Sintesi operativa degli impatti della riforma del Terzo Settore su statuti, bilanci, rendicontazione e regime fiscale degli ETS.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:31:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Bonus Edilizi 2025-2026: Tutte le Novità che Devi Sapere!"]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Guide_PMI_e_imprenditori"><![CDATA[Guide PMI e imprenditori]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div><span class="fs11lh1-5"><b>Aggiornamenti su Bonus Edilizi (spese 2025–2026)</b></span></div><div><span class="fs11lh1-5"><b><br></b></span></div>
<div>La <span class="fs11lh1-5">disciplina delle detrazioni per interventi sugli immobili è stata stabilizzata con </span><strong data-start="270" data-end="305" class="fs11lh1-5">aliquote ridotte ma strutturali</strong><span class="fs11lh1-5">, superando definitivamente il sistema emergenziale degli anni precedenti.</span></div>
<div>1. Misura della detrazione</div>
<div>Per le spese sostenute nel <strong data-start="439" data-end="454">2025 e 2026</strong>:</div>
<ul data-start="457" data-end="898">
<li data-start="457" data-end="654">
<div><strong data-start="459" data-end="466">36%</strong>: aliquota ordinaria applicabile alla generalità degli interventi agevolati (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, efficientamento energetico, lavori su parti comuni condominiali).</div>
</li>
<li data-start="655" data-end="898">
<div><strong data-start="657" data-end="664">50%</strong>: aliquota maggiorata <strong data-start="686" data-end="722">solo se ricorrono congiuntamente</strong> le seguenti condizioni:</div>
<ul data-start="749" data-end="898">
<li data-start="749" data-end="843">
<div>il beneficiario è <strong data-start="769" data-end="813">proprietario o titolare di diritto reale</strong> (usufrutto, uso, abitazione);</div>
</li>
<li data-start="846" data-end="898">
<div>l’immobile è <strong data-start="861" data-end="897">adibito ad abitazione principale</strong>.</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<div>⚠️ In assenza del requisito dell’abitazione principale si torna automaticamente al 36%.</div><div><br></div>
<div>2. Riduzione già programmata dal 2027</div>
<div>La normativa prevede un ulteriore ridimensionamento:</div>
<ul data-start="1090" data-end="1160">
<li data-start="1090" data-end="1123">
<div><strong data-start="1092" data-end="1122">30% aliquota base dal 2027</strong>;</div>
</li>
<li data-start="1124" data-end="1160">
<div><strong data-start="1126" data-end="1159">36% per abitazione principale</strong>.</div>
</li>
</ul>
<div>👉 Questo rende fiscalmente opportuno anticipare, ove possibile, gli interventi al biennio 2025-2026.</div>
<div><br></div><div>3. Ambito oggettivo degli interventi agevolabili</div>
<div>Restano agevolati gli interventi “classici” del patrimonio edilizio:</div>
<ul data-start="1393" data-end="1555">
<li data-start="1393" data-end="1421">
<div>ristrutturazioni edilizie;</div>
</li>
<li data-start="1422" data-end="1451">
<div>manutenzioni straordinarie;</div>
</li>
<li data-start="1452" data-end="1482">
<div>riqualificazione energetica;</div>
</li>
<li data-start="1483" data-end="1505">
<div>lavori condominiali;</div>
</li>
<li data-start="1506" data-end="1555">
<div>sostituzione impianti e interventi tecnologici.</div>
</li>
</ul>
<div>Non risulta più operativo il cosiddetto <strong data-start="1597" data-end="1612">bonus verde</strong>, non prorogato.</div>
<div><br></div><div>4. Superbonus: regime ormai residuale</div>
<div>Il Superbonus continua ad applicarsi solo in fattispecie limitate già avviate:</div>
<ul data-start="1757" data-end="1894">
<li data-start="1757" data-end="1823">
<div>aliquota ordinaria ormai ridotta (es. 65% per le spese recenti);</div>
</li>
<li data-start="1824" data-end="1894">
<div>accesso subordinato a condizioni stringenti e tempistiche pregresse.</div>
</li>
</ul>
<div>➡️ Non rappresenta più lo strumento ordinario di pianificazione degli interventi.</div>
<div><br></div><div>5. Comunicazioni degli amministratori di condominio</div>
<div>Per gli interventi su parti comuni:</div>
<ul data-start="2077" data-end="2311">
<li data-start="2077" data-end="2175">
<div>gli amministratori trasmettono i dati all’Anagrafe tributaria per la dichiarazione precompilata;</div>
</li>
<li data-start="2176" data-end="2311">
<div>può essere indicato (su comunicazione del condomino) se l’unità è <strong data-start="2244" data-end="2269">abitazione principale</strong>, dato che incide sull’aliquota spettante.</div>
</li>
</ul>
<div>È quindi essenziale che il condomino comunichi tempestivamente tale informazione.</div>
<div><br></div><div>6. Fruizione della detrazione</div>
<div>Il beneficio:</div>
<ul data-start="2450" data-end="2632">
<li data-start="2450" data-end="2508">
<div>resta una <strong data-start="2462" data-end="2507">detrazione IRPEF diretta in dichiarazione</strong>;</div>
</li>
<li data-start="2509" data-end="2632">
<div>non sono più praticabili, salvo eccezioni ormai esaurite, le opzioni di:</div>
<ul data-start="2586" data-end="2632">
<li data-start="2586" data-end="2609">
<div>cessione del credito;</div>
</li>
<li data-start="2612" data-end="2632">
<div>sconto in fattura.</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<div>👉 Il vantaggio fiscale torna ad essere distribuito negli anni secondo il meccanismo ordinario di detrazione.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:09:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Come strutturare il business plan economico-finanziario di una start-up]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Start-up_e_innovazione"><![CDATA[Start-up e innovazione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009">Indicazioni pratiche per costruire un business plan credibile, con focus su ricavi, costi, cash flow e fabbisogno finanziario.</div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 16:31:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Definizione Agevolata Quinquies: Ecco Cosa Devi Sapere!]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div><strong data-start="373" data-end="395">Periodo di accesso</strong><br data-start="395" data-end="398"> L’adesione alla nuova definizione agevolata è consentita <strong data-start="455" data-end="503">dal 20 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026</strong>.</div> <div><strong data-start="506" data-end="531">Adempimento richiesto</strong><br data-start="531" data-end="534"> Entro tale termine deve essere trasmessa l’istanza di adesione.</div> <div><strong data-start="599" data-end="623">Soggetti interessati</strong><br data-start="623" data-end="626"> Possono accedere alla procedura i contribuenti titolari di debiti iscritti a ruolo e affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso <strong data-start="770" data-end="818">tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023</strong>.</div> <div><strong data-start="821" data-end="850">Modalità di presentazione</strong><br data-start="850" data-end="853"> L’istanza deve essere inoltrata <strong data-start="885" data-end="921">esclusivamente in via telematica</strong>, secondo le modalità rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio portale istituzionale.</div> <hr data-start="1035" data-end="1038"> <div><span class="fs11lh1-5"><b>Inquadramento generale della misura</b></span></div> <div>Con la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, il legislatore ha reintrodotto una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, giunta alla <strong data-start="1316" data-end="1335">quinta edizione</strong>.</div> <div>L’adesione consente al debitore di estinguere i carichi inclusi nella domanda mediante il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale, con esclusione integrale di <strong data-start="1513" data-end="1596">sanzioni, interessi di mora, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e aggio</strong>.</div> <div>La disciplina, contenuta nei commi 82-101 della manovra finanziaria, ricalca l’impianto delle precedenti rottamazioni, introducendo tuttavia significative innovazioni, tra cui:</div> <ul data-start="1777" data-end="2164"> <li data-start="1777" data-end="1891"> <div>la <strong data-start="1782" data-end="1806">perdita dei benefici</strong> in caso di mancato o insufficiente pagamento di <strong data-start="1855" data-end="1867">due rate</strong>, anche non consecutive;</div> </li> <li data-start="1892" data-end="1981"> <div>la <strong data-start="1897" data-end="1956">soppressione del termine di tolleranza di cinque giorni</strong> precedentemente ammesso;</div> </li> <li data-start="1982" data-end="2164"> <div>l’estensione della platea dei destinatari, con inclusione dei contribuenti decaduti dalla “rottamazione quater”, purché la decadenza sia intervenuta <strong data-start="2133" data-end="2163">entro il 30 settembre 2025</strong>.</div> </li> </ul> <div>Restano confermati gli effetti tipici della definizione agevolata, quali la sospensione delle azioni esecutive, il blocco dell’avvio di nuove misure cautelari, la possibilità di ottenere il <strong data-start="2356" data-end="2373">DURC regolare</strong> e la disapplicazione dei meccanismi di blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.</div> <hr data-start="2476" data-end="2479"> <div><span class="fs11lh1-5"><b>Termini di pagamento e piani di rateazione</b></span></div> <div>Il contribuente potrà scegliere tra:</div> <ul data-start="2566" data-end="2775"> <li data-start="2566" data-end="2645"> <div><strong data-start="2568" data-end="2600">pagamento in unica soluzione</strong>, da effettuarsi entro il <strong data-start="2626" data-end="2644">31 luglio 2026</strong>;</div> </li> <li data-start="2646" data-end="2775"> <div><strong data-start="2648" data-end="2673">pagamento dilazionato</strong>, fino a un massimo di <strong data-start="2696" data-end="2734">54 rate bimestrali di pari importo</strong>, con conclusione del piano nel <strong data-start="2766" data-end="2774">2035</strong>.</div> </li> </ul> <div>Si tratta di una dilazione sensibilmente più estesa rispetto alle precedenti edizioni, che prevedevano un numero inferiore di rate e una diversa articolazione temporale.</div> <div>Il rispetto del termine di presentazione dell’istanza ha carattere <strong data-start="3015" data-end="3029">perentorio</strong>: la mancata trasmissione entro il 30 aprile 2026 comporta l’esclusione definitiva dalla procedura.</div> <hr data-start="3130" data-end="3133"> <div><span class="fs11lh1-5"><b>Ambito oggettivo della definizione</b></span></div> <div>La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo indicato, rilevando <strong data-start="3273" data-end="3324">esclusivamente la data di affidamento del ruolo</strong> e non quella di notifica della cartella.</div> <div>Sono definibili, in particolare, i debiti derivanti da:</div> <ul data-start="3424" data-end="3610"> <li data-start="3424" data-end="3513"> <div>imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dai controlli automatizzati e formali;</div> </li> <li data-start="3514" data-end="3610"> <div>contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli scaturenti da accertamento.</div> </li> </ul> <div>Rientrano altresì nella sanatoria i debiti già inclusi in precedenti definizioni agevolate dalle quali il contribuente sia decaduto. Sono invece esclusi i carichi già oggetto di piani di pagamento della rottamazione quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute.</div> <div>Per quanto concerne le <strong data-start="3959" data-end="3986">sanzioni amministrative</strong>, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, la definizione comporta l’azzeramento degli interessi, delle maggiorazioni, degli interessi di mora e dell’aggio, restando dovuto il solo importo principale.</div> <div>La procedura è accessibile anche in presenza di contenzioso pendente, a condizione che il debitore si impegni formalmente alla rinuncia ai giudizi in corso, che vengono sospesi fino al pagamento della prima o unica rata.</div> <hr data-start="4425" data-end="4428"> <div><span class="fs11lh1-5"><b>Procedura operativa e versamenti</b></span></div> <div>L’istanza di adesione può essere presentata entro il 30 aprile 2026 tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sia in area riservata sia in area pubblica. Entro lo stesso termine è consentita l’integrazione di una domanda già trasmessa.</div> <div>Il contribuente può preliminarmente richiedere un <strong data-start="4777" data-end="4802">prospetto informativo</strong>, contenente l’elenco dei carichi definibili e l’importo dovuto in caso di adesione, strumento essenziale per valutare la sostenibilità del piano di pagamento.</div> <div>I versamenti possono essere effettuati mediante:</div> <ul data-start="5013" data-end="5170"> <li data-start="5013" data-end="5039"> <div>domiciliazione bancaria;</div> </li> <li data-start="5040" data-end="5117"> <div>bollettini precompilati messi a disposizione dall’Agente della riscossione;</div> </li> <li data-start="5118" data-end="5170"> <div>pagamento diretto presso gli sportelli competenti.</div> </li> </ul> <div>Entro il <strong data-start="5181" data-end="5199">30 giugno 2026</strong>, l’Agenzia comunicherà al contribuente l’importo complessivo dovuto e il calendario delle scadenze.</div> <div>In caso di pagamento rateale, a decorrere dal <strong data-start="5347" data-end="5365">1° agosto 2026</strong> si applicano interessi nella misura del <strong data-start="5406" data-end="5418">3% annuo</strong>. Non trovano applicazione le ordinarie regole di rateazione previste dal DPR n. 602/1973.</div> <div>La definizione perde efficacia qualora:</div> <ul data-start="5551" data-end="5710"> <li data-start="5551" data-end="5606"> <div>non venga effettuato il pagamento in unica soluzione;</div> </li> <li data-start="5607" data-end="5710"> <div>risultino omesse o insufficienti <strong data-start="5642" data-end="5654">due rate</strong>, anche non consecutive, ovvero l’ultima rata del piano.</div> </li> </ul> <div>In tali ipotesi, le somme versate restano acquisite a titolo di acconto e l’Agente della riscossione riprende integralmente l’attività di recupero.</div> <hr data-start="5861" data-end="5864"> <div><span class="fs11lh1-5"><b>Effetti della presentazione dell’istanza</b></span></div> <div>Dalla data di presentazione della domanda, con riferimento ai carichi inclusi:</div> <ul data-start="5991" data-end="6411"> <li data-start="5991" data-end="6044"> <div>sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;</div> </li> <li data-start="6045" data-end="6108"> <div>sono congelati i pagamenti derivanti da precedenti dilazioni;</div> </li> <li data-start="6109" data-end="6162"> <div>non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche;</div> </li> <li data-start="6163" data-end="6258"> <div>non possono essere avviate o proseguite procedure esecutive, salvo casi già in fase avanzata;</div> </li> <li data-start="6259" data-end="6362"> <div>il contribuente non è considerato inadempiente ai fini dei rimborsi fiscali e dei pagamenti della PA;</div> </li> <li data-start="6363" data-end="6411"> <div>è possibile ottenere il rilascio del <strong data-start="6402" data-end="6410">DURC</strong>.</div> </li> </ul> <hr data-start="6413" data-end="6416"> <div><span class="fs11lh1-5"><b>Considerazioni conclusive</b></span></div> <div>La definizione agevolata quinquies si configura come uno strumento di particolare rilievo per i contribuenti intenzionati a regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco, beneficiando di un abbattimento significativo degli oneri accessori e di una dilazione temporale ampia.</div> <div>Resta tuttavia fondamentale procedere a una <strong data-start="6780" data-end="6842">valutazione puntuale dei carichi effettivamente definibili</strong>, nonché alla costruzione di un piano di pagamento coerente con le proprie capacità finanziarie, al fine di evitare la perdita dei benefici concessi dalla norma.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 07:38:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Crediti d’imposta e incentivi: come sfruttarli in modo sicuro]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Aggiornamenti_fiscali"><![CDATA[Aggiornamenti fiscali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Guida pratica all’utilizzo dei principali crediti d’imposta per investimenti, ricerca e sviluppo, transizione digitale e green.</div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 16:31:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Checklist fiscale per lanciare una start-up in Italia]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Start-up_e_innovazione"><![CDATA[Start-up e innovazione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">Elenco ragionato dei principali adempimenti fiscali e societari per costituire e avviare correttamente una start-up innovativa.</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 16:31:00 GMT</pubDate>
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			<link>http://localhost/blog/?checklist-fiscale-per-lanciare-una-start-up-in-italia</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[APPRENDISTATO E AUTONOMIA OPERATIVA DELL’APPRENDISTA]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Lavoro"><![CDATA[Lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div>Nel contratto di
apprendistato, la finalità principale è quella formativa: l’azienda si impegna
a fornire al giovane lavoratore un percorso di crescita professionale,
accompagnato dall’assistenza di un tutor che ne segua l’evoluzione e
l’apprendimento.</div>

<div>Ciò premesso, non si
ravvisano particolari criticità qualora un apprendista elettricista,
nell’ambito delle mansioni previste dal proprio <b>Piano
Formativo Individuale</b>, si rechi da solo presso i fornitori per
ritirare o acquistare materiale di lavoro, come fili o placche elettriche. Tale
attività, infatti, può rientrare tra le esperienze formative se non comporta
l’assunzione di decisioni autonome di natura gestionale o economica.</div>

<div>Le autorità competenti
in materia di lavoro hanno chiarito che, anche in contesti come <b>trasferte o distacchi temporanei</b>, l’apprendistato resta
pienamente compatibile, a condizione che sia garantito il corretto svolgimento
della formazione e la supervisione del tutor. Quest’ultimo deve poter
esercitare le proprie funzioni in modo effettivo, anche se non necessariamente
con una presenza costante sul luogo di lavoro.</div>

<div>Sulla stessa linea, una
recente pronuncia della <b>Corte d’Appello di Milano
(sentenza n. 293/2023)</b> ha precisato che l’apprendista non
necessita di una sorveglianza continua: è naturale, anzi, che dopo aver
ricevuto le opportune istruzioni, metta in pratica in autonomia le competenze
acquisite, consolidando così il proprio percorso formativo.</div>

<div>In sintesi, l’autonomia
operativa dell’apprendista è ammessa, purché sia sempre coerente con gli
obiettivi formativi del contratto e avvenga sotto la responsabilità generale
del datore di lavoro e del tutor aziendale.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 10:04:00 GMT</pubDate>
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			<link>http://localhost/blog/?apprendistato-e-autonomia-operativa-dell-apprendista</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PAGAMENTI DIGITALI: DAL 2026 INTEGRAZIONE OBBLIGATORIA TRA SISTEMI POS E REGISTRATORI]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div>A partire dal 2026
entrerà in vigore un nuovo modello di gestione dei corrispettivi che prevede la
registrazione e l’invio dei dati in modalità istantanea tramite strumenti
tecnologici in grado di assicurare stabilità, integrità e protezione delle
informazioni trattate. L’obiettivo è rendere pienamente coordinato il percorso
che porta dall’incasso elettronico alla registrazione fiscale dell’operazione.</div>

<div>In pratica, ogni dispositivo
– fisico o applicativo – utilizzato per l’accettazione dei pagamenti digitali
(quali terminali Pos, applicazioni dedicate e simili) dovrà essere connesso al
registratore telematico deputato alla rilevazione dei corrispettivi. Tale
collegamento consentirà di inviare, con cadenza aggregata, sia i dati relativi
ai corrispettivi giornalieri sia quelli dei pagamenti elettronici ricevuti.</div>

<div>La connessione tra
strumenti non richiederà interventi tecnici onerosi né l’acquisto di nuovi
apparati, poiché sarà realizzata attraverso un servizio telematico messo a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate nell’area personale del portale
“Fatture e Corrispettivi”. Il titolare dell’attività, o un intermediario da lui
incaricato, dovrà semplicemente accedere alla funzione “Gestisci Collegamenti”
e associare i numeri di matricola del proprio registratore telematico agli
strumenti di incasso elettronico utilizzati.</div>

<div>L’associazione dovrà
essere effettuata una sola volta, entro 45 giorni dall’attivazione del servizio
– prevista orientativamente per marzo 2026 – e sarà necessario ripetere
l’operazione solo in caso di modifiche successive, come l’introduzione di un
nuovo Pos o la dismissione di uno esistente. Le variazioni dovranno essere
dichiarate dal sesto giorno fino all’ultimo giorno del secondo mese successivo
all’avvenuto cambiamento.</div>

<div>Questo nuovo modello si
inserisce nel più ampio sistema di controlli volto a contrastare l’evasione in
modo tempestivo e si affianca alle comunicazioni mensili già trasmesse dai
gestori dei servizi di pagamento riguardo alle operazioni effettuate tramite
Pos. Dal 2026, tali comunicazioni saranno ulteriormente arricchite di
informazioni secondo quanto previsto dai più recenti provvedimenti dell’Agenzia
delle Entrate.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 10:07:00 GMT</pubDate>
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			<link>http://localhost/blog/?pagamenti-digitali--dal-2026-integrazione-obbligatoria-tra-sistemi-pos-e-registratori</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FLUSSI D’INGRESSO 2026: PUBBLICATE LE INDICAZIONI OPERATIVE]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Lavoro"><![CDATA[Lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div>Il Ministero
dell'interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero
dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del
Turismo hanno reso note le indicazioni operative sui flussi d'ingresso 2026.</div>

<div> </div>

<div>È stato pubblicato
in <b>Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2025</b> il
DPCM 2 ottobre 2025 relativo alla programmazione dei <b>flussi di ingresso</b> in Italia per <b>motivi di lavoro</b> (subordinato, stagionale e
autonomo) dei<b> lavoratori stranieri </b>per il<b> triennio 2026-2028</b>.</div>

<div>In particolare, gli <b>ingressi
complessivi </b>di lavoratori cittadini di Paesi Terzi, nell'ambito delle
quote e il dettaglio per tipologia di ingresso, sono illustrati nella
seguente <b>tabella</b>:</div>

<div> </div>

<div>Tipologia contrattuale
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anno
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anno
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anno</div>

<div> &nbsp;</div>

<div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027</div>

<div> &nbsp;</div>

<div> </div>

<div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
 &nbsp;&nbsp;</div>

<div>Lavoro subordinato
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76.200
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76.200
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76.200</div>

<div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>

<div>Lavoro autonomo
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650</div>

<div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>

<div>Lavoro stagionale
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88.000
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89.000
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90.000</div>

<div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>

<div>Totale
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164.850
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165.850
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166.850</div>

<div> </div>

<div>Le domande precompilate di nulla osta sul
Portale Servizi ALI potranno essere trasmesse, <b>fino al
31 dicembre 2026, </b>esclusivamente con modalità telematiche:</div>

<div><span class="ff1">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>del
12 gennaio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale
relativamente al settore agricolo (modello C-stag agricolo);</div>

<div><span class="ff1">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>del
9 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale
relativamente al settore turistico (modello C-stag turistico);</div>

<div><span class="ff1">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>del
16 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale
(modello B2020);</div>

<div><span class="ff1">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>del
18 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale
relativamente al settore dell'assistenza familiare (modello A-bis).</div>

<div> </div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/flussi_thumb.jpg" length="201234" type="image/jpeg" />
			<link>http://localhost/blog/?flussi-d-ingresso-2026--pubblicate-le-indicazioni-operative</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Come organizzare al meglio la contabilità della tua PMI]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Guide_PMI_e_imprenditori"><![CDATA[Guide PMI e imprenditori]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Suggerimenti operativi per strutturare un sistema contabile efficiente, tra outsourcing, digitalizzazione e controllo di gestione.</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 15:31:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/draft-32390211_thumb.jpg" length="61531" type="image/jpeg" />
			<link>http://localhost/blog/?come-organizzare-al-meglio-la-contabilita-della-tua-pmi</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Patente a Crediti: Manuale Operativo INL online]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Lavoro"><![CDATA[Lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div><strong data-start="137" data-end="203">Manuale operativo per la Piattaforma “Patente a Crediti” (PaC)</strong></div><div><strong data-start="137" data-end="203"><br></strong></div>
<div>È stato predisposto un Manuale operativo che disciplina in maniera organica le modalità di utilizzo e le procedure connesse alla Piattaforma “Patente a Crediti” (PaC). Il documento illustra le funzionalità rese disponibili all’utenza, specificando i requisiti obbligatori e gli eventuali requisiti ulteriori richiesti per l’abilitazione e la gestione del sistema.</div>
<div>La piattaforma PaC si articola in più applicazioni integrate, finalizzate a regolare gli adempimenti relativi alla Patente a Crediti. Tra le principali funzionalità si annovera, in primo luogo, l’attestazione del Legale Rappresentante o del Titolare dell’impresa, che consente di verificare formalmente tale qualifica attraverso un controllo incrociato dei dati ufficiali. Vi è poi la gestione delle deleghe, che permette al soggetto attestato di conferire procura ad altri soggetti o ad imprese terze, autorizzandoli ad operare, in sua vece, sui sistemi informativi dell’Ispettorato. È prevista, inoltre, la possibilità di presentare l’istanza per il rilascio della Patente a Crediti, con facoltà di indicare eventuali requisiti aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori. Un’ulteriore funzione consente di visualizzare la Patente a Crediti, permettendo un accesso selettivo e circoscritto ai dati. Ai titolari della Patente e ai loro delegati è infine riservata una modalità di consultazione completa, che consente la visione integrale delle informazioni contenute nel documento digitale.</div>
<div>Per quanto concerne le modalità di accesso, l’abilitazione alla piattaforma avviene mediante il Portale dei Servizi reso disponibile dall’Ispettorato, utilizzando sistemi di identificazione digitale riconosciuti quali SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ed eIDAS.</div>
<div>Il procedimento di attestazione del titolare o del legale rappresentante è interamente telematizzato e si fonda sul riscontro dei dati camerali incrociati con l’identità digitale del richiedente. Tale procedura ha lo scopo di abilitare l’utente all’impiego delle funzioni telematiche messe a disposizione dall’Ispettorato, in particolare quelle relative alla Patente a Crediti, accessibili attraverso il Portale dei Servizi.</div>
<div>Per quanto riguarda il controllo delle attestazioni e delle deleghe, nella sezione dedicata all’elenco delle attestazioni l’utente può consultare lo storico delle richieste inoltrate e verificarne l’esito e lo stato. Nella sezione di gestione delle deleghe è invece possibile visionare l’elenco delle autorizzazioni attive o revocate, applicare filtri di ricerca, nonché procedere alla modifica o alla revoca delle deleghe conferite.</div>
<div>Infine, con riferimento alla nomina dei soggetti preposti, il criterio determinante è rappresentato dalle capacità effettive del lavoratore individuato. Non è prevista, infatti, alcuna esclusione automatica che impedisca di designare preposti lavoratori con anzianità inferiore a dodici mesi o soggetti inquadrati con contratto di apprendistato.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 07:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/pate_thumb.jpg" length="56498" type="image/jpeg" />
			<link>http://localhost/blog/?patente-a-crediti--manuale-operativo-inl-online</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Spese sanitarie: valido il prospetto Sistema TS]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><div><span class="fs11lh1-5"><b>Attestazione
spese sanitarie: valido il prospetto del Sistema TS</b></span></div>



<div> </div>

<div><span class="cf1 ff1">FAQ AE 17 luglio 2025</span></div><div><span class="cf1 ff1"><br></span></div>

<div>Chi presenta il modello 730 o
il modello Redditi Persone fisiche può ora avvalersi di nuove
modalità di conservazione dei documenti relativi alle spese sanitarie. Ecco
quali</div>

<div>Alla luce della specifica dell’Agenzia delle Entrate
è infatti possibile utilizzare, in alternativa ai singoli scontrini,
ricevute o fatture, il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie scaricato
direttamente dal Sistema Tessera Sanitaria.<br>
Tale modalità, originariamente prevista per il Mod. 730 <b>precompilato </b>(Circ.
AE 19 giugno 2023 n. 14/E), è stata estesa anche a quello <b>non
precompilato</b> e al modello <b>Redditi PF.</b><br>
Resta fermo che se la detrazione per le spese sanitarie spetta solo in presenza
di <b>determinate condizioni soggettive</b>, il contribuente è tenuto
a conservare ed esibire la relativa documentazione.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 07:44:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/spese-sanit_thumb.jpg" length="117923" type="image/jpeg" />
			<link>http://localhost/blog/?spese-sanitarie--valido-il-prospetto-sistema-ts</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Partecipazione dei lavoratori alla gestione, alla struttura finanziaria e agli utili d’impresa]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><div><strong data-start="266" data-end="425">Partecipazione dei lavoratori alla gestione, alla struttura finanziaria e agli utili d’impresa – Disciplina introdotta dalla Legge n. 76 del 15 maggio 2025</strong></div><div><strong data-start="266" data-end="425"><br></strong></div>
<div>È stata emanata la Legge 15 maggio 2025, n. 76, recante disposizioni normative finalizzate a regolare, in via facoltativa, la partecipazione dei lavoratori subordinati alla governance aziendale, alla compagine patrimoniale, agli utili netti nonché all’organizzazione interna delle imprese. Le previsioni contenute nel provvedimento trovano applicazione, in quanto compatibili, anche nei confronti delle società cooperative.</div>
<div>La novella legislativa non impone obblighi in capo agli operatori economici, ma introduce la possibilità di adeguamento volontario degli atti statutari, con lo scopo di riconoscere ai lavoratori forme strutturate di coinvolgimento nella gestione e nei risultati dell’impresa. Le disposizioni acquisteranno efficacia giuridica a far data dal 10 giugno 2025.</div><div><br></div>
<div>1. <span class="fs11lh1-5"><b>Partecipazione alla gestione nelle società prive di modello dualistico</b></span></div>
<div>Negli assetti societari che non adottano la struttura dualistica, qualora sia previsto da contrattazione collettiva di riferimento, lo statuto sociale può contemplare l’inserimento di uno o più rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di amministrazione e, ove presente, nel comitato esecutivo.</div>
<div>Tali soggetti:</div>
<ul data-start="1615" data-end="2078">
<li data-start="1615" data-end="1730">
<div>sono selezionati dal personale dipendente mediante le procedure individuate nei contratti collettivi applicabili;</div>
</li>
<li data-start="1731" data-end="1954">
<div>devono possedere requisiti di indipendenza, onorabilità e adeguata competenza, secondo quanto stabilito dallo statuto sociale o, in mancanza, dai codici di autoregolamentazione predisposti dalle associazioni di categoria;</div>
</li>
<li data-start="1955" data-end="2078">
<div>non possono assumere incarichi gestionali, se non già in essere, per un periodo di tre anni dalla cessazione del mandato.</div>
</li>
</ul>
<div><br></div><div>2. <b class="fs11lh1-5">P</b><b><span class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5">a</span>rtecipazione al consiglio di sorveglianza nelle società dualistiche</span></b></div>
<div>Nelle società per azioni e in accomandita per azioni che adottano il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, è ammessa – previa previsione statutaria e contrattuale collettiva – la nomina di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.</div>
<div>All’interno di tale organo può inoltre essere previsto almeno un componente in rappresentanza dei lavoratori aderenti a piani di partecipazione finanziaria. L’individuazione degli stessi avviene secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti per i membri del consiglio, nonché delle condizioni di cui all’art. 2409-duodecies, comma 10, lettere a) e b), c.c.</div>
<div><br></div><div>3.<span class="fs11lh1-5"><b> Piani di partecipazione finanziaria al capitale sociale</b></span></div>
<div>Le imprese possono deliberare l’adozione di piani di partecipazione azionaria o patrimoniale da parte dei lavoratori. I relativi strumenti possono consistere in:</div>
<ul data-start="3148" data-end="3540">
<li data-start="3148" data-end="3259">
<div>assegnazione gratuita o a condizioni agevolate di strumenti finanziari e azioni ai sensi dell’art. 2349 c.c.;</div>
</li>
<li data-start="3260" data-end="3306">
<div>acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.);</div>
</li>
<li data-start="3307" data-end="3374">
<div>operazioni su azioni proprie in senso più ampio (art. 2358 c.c.);</div>
</li>
<li data-start="3375" data-end="3476">
<div>sottoscrizione agevolata di aumenti di capitale riservati ai dipendenti (art. 2441, comma 8, c.c.);</div>
</li>
<li data-start="3477" data-end="3540">
<div>attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato.</div>
</li><li data-start="3477" data-end="3540"><div><br></div></li>
</ul>
<div>4. <span class="fs11lh1-5"><b>Regime fiscale agevolato per il periodo d’imposta 2025</b></span></div>
<div>In via transitoria, per l’anno solare 2025:</div>
<ul data-start="3650" data-end="4377">
<li data-start="3650" data-end="4103">
<div>In deroga a quanto disposto dall’art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015, la corresponsione ai lavoratori subordinati, in attuazione di contrattazione collettiva aziendale o territoriale ex art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, di una quota di utili pari almeno al 10% del risultato economico d’esercizio comporta l’elevazione a 5.000 euro lordi del limite massimo dell’importo assoggettabile a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali.</div>
</li>
<li data-start="4105" data-end="4377">
<div>I dividendi percepiti dai dipendenti in relazione ad azioni ricevute in sostituzione di premi di risultato beneficiano di una parziale esenzione dall’imposizione diretta, essendo esclusi da IRPEF nella misura del 50%, fino a un ammontare complessivo di 1.500 euro annui.</div></li></ul></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 May 2025 16:32:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/gazzetta-ufficiale-3_thumb.jpg" length="60315" type="image/jpeg" />
			<link>http://localhost/blog/?partecipazione-dei-lavoratori-alla-gestione,-alla-struttura-finanziaria-e-agli-utili-d-impresa</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Disciplina tributaria applicabile ai prestiti e ai distacchi di personale – Anno d’imposta 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Lavoro"><![CDATA[Lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014"><div><strong data-start="102" data-end="160">Commento alla Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 maggio 2025</strong></div><div><strong data-start="102" data-end="160"><br></strong></div> <div>L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, ha fornito delucidazioni in merito al trattamento tributario, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle operazioni di distacco o prestito di personale, alla luce delle modifiche normative introdotte dall’articolo 16-ter del Decreto-Legge 131/2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.</div><div><br></div> <div>In sintesi, la disciplina ricostruita dall'Amministrazione finanziaria si articola nei seguenti principi interpretativi:</div> <ul data-start="644" data-end="2368"> <li data-start="644" data-end="1266"> <div><strong data-start="646" data-end="693">Assoggettamento ad IVA del distacco oneroso</strong>: è da considerarsi rilevante ai fini IVA la messa a disposizione di personale, qualora l’operazione sia onerosa e comporti il versamento, anche soltanto a titolo di rimborso dei costi, di un corrispettivo a favore del soggetto distaccante. Affinché sorga l’obbligazione tributaria, è sufficiente che tra la prestazione (distacco) e il corrispettivo si instauri un nesso sinallagmatico, inteso quale rapporto di interdipendenza causale tra le due obbligazioni, secondo lo schema contrattuale della prestazione a fronte di un pagamento, ancorché privo di finalità lucrativa.</div> </li> <li data-start="1268" data-end="1695"> <div><strong data-start="1270" data-end="1313">Esclusione da IVA del distacco gratuito</strong>: qualora il distacco o prestito del personale non preveda alcuna forma di remunerazione, neppure indiretta o parziale, sotto forma di rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro distaccante, l’operazione si qualifica come prestazione gratuita priva di controprestazione, e pertanto resta estranea al campo di applicazione dell’imposta, ex art. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972.</div> </li> <li data-start="1697" data-end="2368"> <div><strong data-start="1699" data-end="1736">Codatorialità e contratti di rete</strong>: nell’ipotesi in cui il lavoratore venga utilizzato congiuntamente da più imprese aderenti a un contratto di rete, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003, il trasferimento di somme da parte delle imprese retiste a favore dell’impresa formale datrice di lavoro, a titolo di ripartizione degli oneri retributivi e contributivi, costituisce una mera movimentazione finanziaria. Tale operazione, non configurandosi come prestazione di servizi né come cessione di beni, risulta esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, in quanto assimilabile a un trasferimento di mezzi monetari privo di natura corrispettiva.</div> </li> </ul> <div><br></div><div>Tali chiarimenti, aventi valenza interpretativa e sistematica, assumono rilevanza operativa per la corretta qualificazione tributaria delle fattispecie in esame, con particolare riferimento all’insorgenza dell’obbligazione IVA e alla necessaria documentazione fiscale delle operazioni poste in essere.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 May 2025 16:26:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Modello 730 e Redditi PF 2025 Precompilati: Disponibili per la Consultazione dal 30 Aprile sul Portale AE]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=730"><![CDATA[730]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><div>A partire dal 30 aprile 2025, i contribuenti possono consultare online i modelli 730 e Redditi Persone Fisiche già precompilati, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, è possibile incaricare un professionista abilitato, come un commercialista o un CAF, fornendogli l’autorizzazione necessaria.</div>
<div>L’invio delle dichiarazioni sarà attivo dal 15 maggio. Il modello 730 potrà essere trasmesso fino al 30 settembre, mentre per il modello Redditi PF il termine è fissato al 31 ottobre 2025. È possibile inviare i modelli così come sono oppure modificarli e integrarli in base alle proprie esigenze.</div>
<div>Si ricorda infine che il modello Redditi PF può essere utilizzato anche da chi possiede una partita IVA in regime forfettario.</div><div>Come sempre saremo lieti di assisterVi in tutta la fase del processo.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 09:00:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rappresentante Fiscale IVA: Requisiti, Autodichiarazione e Garanzia – Le Nuove Regole Operative]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><div>Chi intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale per conto di soggetti esteri ai fini IVA deve rispettare nuove disposizioni operative che riguardano sia i requisiti personali sia l’obbligo di garanzia. Le regole sono state recentemente aggiornate e rese ufficiali dall’Agenzia delle Entrate.</div>
<div><strong data-start="630" data-end="673">Requisiti personali e autodichiarazione</strong><br data-start="673" data-end="676">
Per svolgere questo incarico è necessario dichiarare di possedere determinati requisiti, tra cui l’assenza di condanne penali e procedimenti in corso. Questa dichiarazione deve essere presentata alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale, insieme alla comunicazione di inizio attività o variazione dati IVA del rappresentato.<br data-start="1052" data-end="1055">
Nel caso in cui venga nominata una società, la documentazione deve essere firmata dal suo legale rappresentante. Se quest’ultimo viene sostituito, anche il nuovo incaricato dovrà inviare una nuova dichiarazione.</div>
<div><strong data-start="1268" data-end="1291">Obbligo di garanzia</strong><br data-start="1291" data-end="1294">
Chi rappresenta più soggetti deve anche fornire una garanzia economica, che può consistere in:</div>
<ul data-start="1391" data-end="1490">
<li data-start="1391" data-end="1411">
<div>titoli di Stato,</div>
</li>
<li data-start="1412" data-end="1448">
<div>strumenti garantiti dallo Stato,</div>
</li>
<li data-start="1449" data-end="1490">
<div>fideiussioni bancarie o assicurative.</div>
</li>
</ul>
<div>L’ammontare della garanzia dipende dal numero di soggetti rappresentati e deve essere depositata presso lo stesso ufficio dell’Agenzia al quale si invia la documentazione. In caso di aumento dei soggetti rappresentati, la garanzia dovrà essere adeguata alla nuova fascia di riferimento. La copertura deve durare almeno 48 mesi, a partire dalla data di presentazione della garanzia stessa.</div>
<div><strong data-start="1882" data-end="1910">Controlli e abilitazione</strong><br data-start="1910" data-end="1913">
Solo dopo che l’Agenzia delle Entrate avrà verificato la regolarità della documentazione e della garanzia, comunicherà formalmente – via PEC o raccomandata – l’abilitazione all’esercizio del ruolo di rappresentante fiscale.</div>
<div>Se il termine di validità della garanzia decorre senza aumenti nel numero di soggetti rappresentati, non è necessario rinnovarla.</div>
<div><strong data-start="2269" data-end="2326">Fase transitoria per i rappresentanti già in attività</strong><br data-start="2326" data-end="2329">
Chi, alla data del 17 aprile 2025, esercita già il ruolo di rappresentante fiscale dovrà regolarizzarsi entro il 16 giugno 2025. Entro tale data, dovrà trasmettere l’autodichiarazione sui requisiti e fornire la garanzia richiesta.</div>
<div>Il mancato adempimento comporterà un primo avviso da parte dell’Agenzia, che avvierà la procedura per la cessazione delle partite IVA dei soggetti rappresentati. Se nei 60 giorni successivi non verrà fornita la documentazione, l’ufficio procederà con la chiusura automatica delle partite IVA.</div>
<div><strong data-start="2857" data-end="2883">Consultazione pubblica</strong><br data-start="2883" data-end="2886">
A breve sarà attivo un servizio online che permetterà di verificare, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei rappresentanti fiscali che hanno regolarmente presentato la documentazione e prestato la garanzia prevista.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 09:11:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rottamazione-quater: come richiedere la riammissione entro il 30 aprile 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000017"><div>L'11 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato le modalità per presentare la domanda di riammissione alla <strong data-start="292" data-end="315">Rottamazione-quater</strong>. La scadenza è fissata al <strong data-start="342" data-end="360">30 aprile 2025</strong>. Nello stesso giorno sono state pubblicate anche le <strong data-start="413" data-end="430">FAQ ufficiali</strong>.</div> <div>Come presentare la domanda di riammissione</div> <div>Per essere riammessi alla <strong data-start="512" data-end="535">Rottamazione-quater</strong>, occorre inoltrare la richiesta entro il 30 aprile 2025, specificando:</div> <div> I debiti per i quali si richiede la riammissione.<br data-start="661" data-end="664"> Il piano di pagamento scelto:</div> <ul data-start="701" data-end="819"> <li data-start="701" data-end="751"><strong data-start="703" data-end="720">Un'unica rata</strong> entro il <strong data-start="730" data-end="748">31 luglio 2025</strong>.</li> <li data-start="755" data-end="819"><strong data-start="757" data-end="775">Fino a 10 rate</strong> con scadenze semestrali fino al <strong data-start="808" data-end="816">2027</strong>.</li> </ul> <div>Il pagamento sarà soggetto a un <strong data-start="853" data-end="888">tasso di interesse del 2% annuo</strong> a partire dal <strong data-start="903" data-end="923">1° novembre 2023</strong>.</div> <div>Come inviare la richiesta</div> <div>La domanda può essere presentata attraverso due modalità:</div> <div>🔹 <strong data-start="1026" data-end="1044">Area riservata</strong>: accedendo con SPID, CIE o CNS.<br data-start="1076" data-end="1079"> 🔹 <strong data-start="1082" data-end="1099">Area pubblica</strong>: compilando il modulo online e allegando un documento d’identità.</div> <div>In caso di invio tramite area pubblica, il contribuente riceverà:<br data-start="1234" data-end="1237"> 1️⃣ Un'email con un link da confermare entro 72 ore.<br data-start="1289" data-end="1292"> 2️⃣ Un'email con il numero identificativo della pratica.<br data-start="1348" data-end="1351"> 3️⃣ Se la documentazione è corretta, una terza email con la ricevuta di avvenuta presentazione.</div> <div>Chi può richiedere la riammissione?</div> <div>Possono presentare domanda solo i contribuenti che avevano già aderito alla <strong data-start="1570" data-end="1593">Rottamazione-quater</strong>, ma che:<br data-start="1602" data-end="1605"> ✔️ Hanno saltato una o più rate con scadenza fino al 31 dicembre 2024.<br data-start="1675" data-end="1678"> ✔️ Hanno pagato in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza).<br data-start="1738" data-end="1741"> ✔️ Hanno versato importi inferiori a quelli dovuti.</div> <div>Non è possibile inserire nella domanda nuovi debiti non precedentemente inclusi nel piano di pagamento.</div> <div>Cosa succede dopo la domanda?</div> <div>✔️ Entro il <strong data-start="1953" data-end="1971">30 giugno 2025</strong>, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una nuova comunicazione con gli importi aggiornati e il piano rateale.<br data-start="2087" data-end="2090"> ✔️ I pagamenti già effettuati dopo la decadenza saranno considerati nel calcolo del nuovo importo dovuto.<br data-start="2195" data-end="2198"> ✔️ Le rateizzazioni in corso verranno sospese fino alla scadenza della prima rata.</div> <div>Inoltre, l’Agenzia non potrà avviare nuove procedure di riscossione, ma eventuali <strong data-start="2366" data-end="2419">fermi amministrativi e ipoteche rimarranno attivi</strong>.</div> <div>Se si risiede in una delle zone colpite dalle alluvioni dal <strong data-start="2484" data-end="2502">1° maggio 2023</strong>, è possibile accedere alla riammissione.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 11:51:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concordato Biennale: Nuova Scadenza e Esclusione dei Forfetari]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000018"><div><span class="fs11lh1-5">Il 13 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che introduce modifiche in materia fiscale, tra cui la proroga al 30 settembre 2025 del termine per aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB), escludendo però i contribuenti in regime forfetario.</span><br></div><div>Contestualmente, è stato approvato un decreto legislativo che modifica il D.Lgs. 19/2023, riguardante fusioni, scissioni e trasformazioni transfrontaliere. Inoltre, sono state definite nuove norme per la riscossione e i versamenti fiscali, che entreranno in vigore nel 2026, e sono stati aggiornati i criteri per le accise sui carburanti.</div><div>Le principali novità fiscali</div><div>Ecco le novità più importanti introdotte dal decreto:</div><ul data-spread="false"><li><div><strong>Adempimenti fiscali semplificati:</strong> A partire dal 2026, le Certificazioni Uniche per i redditi da lavoro autonomo abituale dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo.</div></li><li><div><strong>Concordato Preventivo Biennale:</strong> Il termine per aderire è stato posticipato al 30 settembre 2025. Tuttavia, i contribuenti in regime forfetario non potranno più accedere al CPB, che sarà riservato solo ai titolari di partita IVA soggetti agli ISA. Inoltre, è stato introdotto un limite massimo per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 20-bis del D.Lgs. 13/2024. Dal biennio 2025-2026, l’aliquota salirà al 43% per gli IRPEF e al 24% per gli IRES, per i redditi che superano gli 85.000 euro.</div></li><li><div><strong>Giustizia tributaria:</strong> Ora tutti i ricorsi pendenti in Cassazione potranno beneficiare della conciliazione giudiziale, una possibilità prima riservata solo ai ricorsi presentati dopo il 5 gennaio 2024. Inoltre, è stata introdotta una modifica sulle attestazioni di conformità delle copie cartacee nei procedimenti giudiziari.</div></li><li><div><strong>Sanzioni:</strong> Sono state riviste le sanzioni per i diritti di confine diversi dai dazi. Inoltre, nel settore delle locazioni, è stata introdotta una sanzione minima anche per la mancata registrazione del contratto, e non solo per la registrazione tardiva.</div></li></ul><div>Regole e vincoli del Concordato Preventivo Biennale</div><div>Chi aderisce al concordato deve rispettare i seguenti obblighi:</div><ul data-spread="false"><li><div>Tenere la contabilità e presentare regolarmente le dichiarazioni fiscali;</div></li><li><div>Riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP;</div></li><li><div>Inviare i dati tramite i modelli degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).</div></li></ul><div>I contribuenti che aderiscono sono esonerati da determinati accertamenti fiscali, a meno che non emergano specifiche cause di decadenza. Al contrario, chi non aderisce o decade dal CPB sarà soggetto a controlli più rigorosi da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, che utilizzeranno dati incrociati provenienti dalle banche dati pubbliche e dall’Anagrafe dei conti finanziari.</div><div>Un cambiamento importante riguarda i conferimenti: solo quelli relativi ad aziende o rami d’azienda potranno determinare la cessazione del concordato, coinvolgendo sia la società cedente che quella ricevente. Inoltre, i liberi professionisti che fanno parte di studi associati, STP o società tra avvocati potranno aderire al CPB solo se tutti i membri dello studio scelgono di partecipare. Se anche un solo socio rinuncia, l’intera struttura perde l’accesso al regime agevolato.</div><div>Fusioni e Scissioni Transfrontaliere</div><div>Il Governo ha inoltre approvato un decreto che modifica il D.Lgs. 19/2023, attuando la direttiva UE 2019/2121. Le nuove norme mirano a:</div><ul data-spread="false"><li><div>Semplificare le procedure per le operazioni transfrontaliere;</div></li><li><div>Chiarire quali passaggi burocratici siano obbligatori e quali possano essere evitati;</div></li><li><div>Consentire alle società di integrare eventuali dati mancanti, rendendo più agevole la verifica da parte dei notai e l’iscrizione nel registro delle imprese come società di diritto italiano.</div></li></ul><div>Conclusioni</div><div>Le modifiche introdotte con il decreto del 13 marzo 2025 segnano un’importante evoluzione nella gestione fiscale. L’obiettivo principale è semplificare gli adempimenti, rivedere il sistema sanzionatorio e rafforzare il rapporto di collaborazione tra Fisco e contribuenti. L’esclusione dei forfetari dal CPB, l’aumento dell’imposta sostitutiva per i redditi elevati e le nuove regole sulla giustizia tributaria avranno un impatto significativo su imprese e professionisti. Nei prossimi mesi, sarà fondamentale monitorare eventuali sviluppi e adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 11:20:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Dal bilancio al controllo di gestione: indicatori chiave da monitorare]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Guide_PMI_e_imprenditori"><![CDATA[Guide PMI e imprenditori]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Introduzione agli indicatori economico-finanziari fondamentali per leggere il bilancio e impostare un controllo di gestione efficace.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 16:31:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Decreto Fiscale 155/2024: Proroga Acconti, Novità su Concordato e Ravvedimento Operoso]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000019"><div><span class="fs11lh1-5">La Camera dei Deputati, con 192 voti favorevoli e 112 contrari, ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, opportunamente emendato, del Decreto-Legge n. 155 del 2024, comunemente denominato "Decreto Fiscale", già precedentemente licenziato dal Senato.</span></div> &nbsp;<div><b class="fs11lh1-5">Proroga del versamento della seconda rata d’acconto</b></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Con l’articolo 7-quater del testo convertito, viene differito al 15 gennaio 2025 il termine ultimo per adempiere al pagamento della seconda rata d’acconto delle imposte sui redditi. Tale disposizione si applica in relazione alla dichiarazione reddituale per l’anno precedente, includendo anche i contribuenti che operano in regimi fiscali agevolati, quali il regime forfettario.</span></div> &nbsp;<div><b class="fs11lh1-5">Modifiche al concordato preventivo biennale</b></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Il decreto recepisce le norme precedentemente introdotte dal DL 167/2024, riaprendo i termini per aderire al concordato preventivo biennale. Queste disposizioni sono state integrate nel nuovo impianto normativo, abrogando il precedente articolo 7-bis del DL 155/2024. Viene altresì rivista la disciplina relativa all'esclusione o cessazione dal regime agevolato, con particolare riferimento alle associazioni e alle società rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).</span></div> &nbsp;<div><b class="fs11lh1-5">Estensione del ravvedimento operoso 2018-2022</b></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">L’articolo inerente il ravvedimento operoso introduce importanti novità riguardanti le annualità dal 2018 al 2022. La misura, in passato preclusa ad alcune imprese per l’adesione ai criteri degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), è stata ampliata, rendendo possibile la regolarizzazione spontanea anche per soggetti precedentemente esclusi.</span></div> &nbsp;<div><b class="fs11lh1-5">Indennità straordinaria per i dipendenti pubblici</b></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Infine, l’articolo 2-bis della legge di conversione sancisce l’erogazione di un’indennità una tantum, pari a 100 euro, destinata ai dipendenti del settore pubblico. Tale misura si configura come un intervento volto a compensare l’impatto economico degli ultimi mesi.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 15:39:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Distacco del Personale e IVA: Novità Normative e Impatti dal 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001A"><div>Il Decreto Legge n. 131/2024, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato il 6 novembre 2024 dal Senato, prevede rilevanti modifiche alla normativa IVA per le prestazioni di prestito e distacco di personale, con effetto dal 1° gennaio 2025. L’articolo 16-ter del Decreto elimina il precedente esonero da IVA, previsto dall’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, allineandosi così con la giurisprudenza comunitaria e le Direttive UE.</div><div><strong>Principali modifiche dal 2025:</strong></div><ol><li><strong>Eliminazione dell’esenzione IVA</strong>: le prestazioni di distacco e prestito di personale, a fronte di un mero rimborso dei costi, saranno ora soggette a IVA.</li><li><strong>Adeguamento giuridico</strong>: la modifica si armonizza con la sentenza della Corte di Giustizia UE (C-94/19 dell’11 marzo 2020), che ha stabilito che tali operazioni siano prestazioni di servizi imponibili.</li><li><strong>Ambito di applicazione</strong>: la nuova normativa sarà applicabile esclusivamente ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025, con la salvaguardia delle operazioni già compiute in precedenza.</li></ol><div><strong>Giurisprudenza di riferimento</strong>:</div><ul><li><strong>Sentenza Corte di Giustizia UE</strong>: la Corte ha ribadito che i distacchi di personale configurano una prestazione di servizi soggetta a IVA se esiste un nesso diretto tra il servizio e il pagamento ricevuto. La normativa nazionale che esclude tali operazioni dall’imponibilità IVA risulta incompatibile con la Direttiva 2006/112/CE.</li><li><strong>Ordinanze della Cassazione</strong>: la Suprema Corte, in diverse sentenze (es. n. 22700/2024), ha già disapplicato la norma interna, affermando la rilevanza IVA dei distacchi di personale in base al “nesso diretto” tra servizio e corrispettivo.</li></ul><div><strong>Implicazioni fiscali</strong>:</div><ul><li><strong>Applicazione dell’IVA</strong>: il distacco di personale sarà soggetto a IVA se c'è un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Ciò si verifica quando il pagamento è essenziale per il distacco e quando l'importo corrisposto è direttamente legato al costo del personale distaccato.</li><li><strong>Diritto alla detrazione</strong>: la nuova normativa prevede che il soggetto distaccatario possa detrarre l’IVA assolta sul distacco, anche se l’importo rimborsato non supera il costo del personale.</li><li><strong>Prestazioni internazionali</strong>: per le prestazioni verso soggetti non residenti in Italia (B2B), non si applica l’IVA ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Per operazioni B2C, invece, si applicano le regole di territorialità previste dall'art. 7-septies.</li></ul><div><strong>Considerazioni finali</strong>:
Il cambiamento normativo introdotto dal D.L. n. 131/2024 rappresenta un importante adeguamento alle direttive comunitarie, pur imponendo nuovi obblighi fiscali per le imprese. Sebbene crei una maggiore coerenza con la normativa europea e chiarisca l’imponibilità delle prestazioni di distacco di personale, richiederà alle aziende una revisione dei contratti in essere e l’adeguamento delle procedure amministrative e contabili. Tuttavia, l’introduzione del diritto alla detrazione IVA per tali operazioni rappresenta un </div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 17:14:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Patente a Punti per i Cantieri Edili: Una Nuova Era di Sicurezza e Controllo nelle Costruzioni]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Lavoro"><![CDATA[Lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001B"><div>La data del 1° ottobre 2024 segna un passaggio cruciale per le imprese edili, le quali potranno operare esclusivamente se in possesso della “patente a crediti” sia per le aziende sia per i lavoratori autonomi.</div><div><strong>Normativa di Riferimento</strong><br>La normativa è prevista dall'articolo 29 del D.L. n. 19/2024, convertito con Legge n. 56/2024, che modifica l'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008. L’attuazione della patente è demandata al D.M. 132/2024, che conferisce all'Ispettorato Nazionale del Lavoro l’incarico di gestire modalità e rilascio della patente.</div><div>Di seguito si illustrano i destinatari dell’obbligo, i requisiti necessari, le tempistiche e le modalità di rilascio della patente, nonché le circostanze che possono condurre a una sospensione o revoca.</div><div><strong>Principi Generali</strong><br>La patente dispone inizialmente di 30 crediti, con possibilità di incremento sino a 100 secondo l’art. 5 del D.M. 132/2024. L'ottenimento di crediti supplementari sarà disponibile una volta operativa la piattaforma informatica, seguendo le modalità annunciate sul sito dell'Ispettorato. Le regole di attribuzione prevedono:</div><ol><li>Per i requisiti già posseduti al momento della richiesta, l'attribuzione dei crediti sarà retroattiva;</li><li>Per i requisiti acquisiti successivamente, il punteggio sarà aggiornato di conseguenza.</li></ol><div><strong>Decurtazione dei Crediti</strong><br>Il punteggio della patente potrà subire decurtazioni in seguito a provvedimenti definitivi a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti. L’allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 dettaglia le violazioni e le rispettive sanzioni in crediti.</div><ul><li><strong>Decurtazione massima in caso di più violazioni:</strong> Non può superare il doppio della penalità per la violazione più grave.</li><li><strong>Provvedimenti definitivi:</strong> Questi includono sentenze definitive e ordinanze-ingiunzione non impugnabili, da comunicarsi entro 30 giorni all'Ispettorato per la decurtazione.</li><li><strong>Interazione con le sedi giudiziarie:</strong> Gli Ispettorati territoriali devono contattare le autorità giudiziarie per richiedere sentenze definitive su illeciti di datori di lavoro e dirigenti.</li><li><strong>Sanzioni applicabili:</strong> Le sanzioni riguardano le condotte illecite commesse dal 1° ottobre 2024, indipendentemente dalla data di rilascio della patente.</li></ul><div><strong>Sanzioni per Patente con Punteggio Inferiore a 15 Crediti</strong><br>Una patente con meno di 15 crediti comporta:</div><ol><li><strong>Divieto di operare in cantiere</strong>, con eccezione per lavori avanzati oltre il 30% del valore contrattuale;</li><li><strong>Sanzioni amministrative:</strong> Pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi e comunicazione all’ANAC e al Ministero delle Infrastrutture;</li><li><strong>Responsabilità del committente o responsabile lavori:</strong> Previste sanzioni da 711,92 a 2.562,91 euro per mancata verifica della patente nelle imprese esecutrici o lavoratori autonomi, inclusi eventuali subappalti;</li><li><strong>Destinazione delle sanzioni:</strong> I proventi finanziano i sistemi informatici per il rilascio e aggiornamento della patente.</li></ol><div><strong>Destinatari della Patente a Crediti</strong><br>L’obbligo riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti all’art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, escludendo fornitori e prestatori di servizi intellettuali. Il requisito per la patente si applica a coloro che si trovano fisicamente in cantiere dal 1° ottobre 2024, indipendentemente dalla modalità di subappalto o appalto.</div><div><strong>Requisiti per il Rilascio</strong><br>Per ottenere la patente, sono richiesti:</div><ul><li>Iscrizione alla Camera di Commercio;</li><li>Conformità agli obblighi formativi di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori;</li><li>Documento unico di regolarità contributiva;</li><li>Documento di valutazione dei rischi ove applicabile;</li><li>Certificazione di regolarità fiscale;</li><li>Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ove richiesto.</li></ul><div><strong>Revoca della Patente</strong><br>La patente può essere revocata per dichiarazioni false sui requisiti, verificabili in sede di controllo. Dopo 12 mesi, è possibile richiedere una nuova patente. La revoca è adottata dall’Ispettorato del Lavoro, previo riscontro della mancanza dei requisiti dichiarati. Il controllo, eseguito a campione o durante le ispezioni, può condurre alla revoca qualora giustificata.</div><div><strong>Sospensione della Patente</strong><br>Secondo l’art. 27, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, incidenti gravi nei cantieri possono portare alla sospensione cautelativa della patente per massimo 12 mesi. Il provvedimento è adottato dagli Ispettorati territoriali su richiesta della Direzione Centrale Vigilanza.<br><strong>Condizioni per la Sospensione:</strong></div><ul><li>Infortuni con esito mortale o invalidante permanente;</li><li>Prova di colpa grave, comprovata da verbali ufficiali;</li><li>Relazione causale tra comportamento del datore di lavoro e l'infortunio.</li></ul><div><strong>Grado di Colpa Grave</strong></div><ul><li>Grave inosservanza delle norme di sicurezza;</li><li>Condotta che si discosta significativamente dai comportamenti diligenti;</li><li>Evidente violazione di norme di prevenzione.</li></ul><div>Il provvedimento di sospensione è disposto solo in presenza di tutti i presupposti, archiviando la pratica se non giustificata.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 15:53:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Il nuovo ravvedimento speciale (o “tombale”) per i soggetti ISA che aderiscono al CPB]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001C"><div><b class="fs11lh1-5">Legge 7 ottobre 2024, n. 143: Novità per i Contribuenti ISA</b></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Il 9 ottobre 2024 è entrata in vigore la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, che converte il Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113. Questa normativa introduce per i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) la possibilità di definire in via agevolata i periodi di imposta dal 2018 al 2022, a condizione di aderire al concordato preventivo biennale.</span></div> &nbsp;<div><b class="fs11lh1-5">Vantaggi per i Contribuenti ISA</b></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">I contribuenti che optano per il concordato preventivo biennale possono beneficiare di una protezione dagli accertamenti fiscali riguardanti le annualità dal 2018 al 2022, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva. Nello specifico:</span></div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5"><b>Imposte sui redditi e IRAP</b>: sarà inibita ogni possibilità &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;di rettifica del reddito dichiarato.</span></li> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5"><b>IVA</b>: per evitare potenziali &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;procedure di infrazione con l'Unione Europea, sarà limitata solo la &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;possibilità di procedere con accertamenti analitico-induttivi.</span></li> </ul> &nbsp;<div><b class="fs11lh1-5">Il "Ravvedimento Tombale"</b></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Il regime noto come “ravvedimento tombale” prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi e sulle relative addizionali, nonché sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'importo dell'imposta sostitutiva sarà calcolato sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (voto ISA) per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">In dettaglio, il voto ISA determina:</span></div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5"><b>Base imponibile</b>: calcolata applicando una &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;percentuale al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nonché al valore &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;della produzione IRAP dichiarato.</span></li> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5"><b>Aliquota dell'imposta &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sostitutiva</b>: varia &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in base al voto ISA, come segue:</span></li> &nbsp;<ul type="circle"> &nbsp;&nbsp;<li><span class="fs11lh1-5"><b>10%</b>: per voti pari o superiori a &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8</span></li> &nbsp;&nbsp;<li><span class="fs11lh1-5"><b>12%</b>: per voti pari a 6 o &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;superiori ma inferiori a 8</span></li> &nbsp;&nbsp;<li><span class="fs11lh1-5"><b>15%</b>: per voti inferiori a 6</span></li> &nbsp;</ul> </ul> &nbsp;<div><b class="fs11lh1-5">Dettagli sul Calcolo dell'Imposta Sostitutiva</b></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">La base imponibile sarà determinata da incrementi percentuali variabili, a seconda del voto ISA:</span></div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5"><b>5%</b>: voto ISA pari a 10</span></li> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5"><b>10%</b>: voto ISA tra 8 e 10</span></li> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5"><b>20%</b>: voto ISA tra 6 e 8</span></li> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5"><b>30%</b>: voto ISA tra 4 e 6</span></li> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5"><b>40%</b>: voto ISA tra 3 e 4</span></li> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5"><b>50%</b>: voto ISA inferiore a 3</span></li> </ul> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Per l’IRAP, sull’ammontare della base imponibile calcolata si applicherà un'imposta sostitutiva del <b>3,9%</b>. Inoltre, l’imposta sostitutiva totale sarà ridotta del <b>30%</b> per gli anni 2020 e 2021, a causa degli effetti della pandemia COVID-19, con un minimo di <b>1.000 euro</b> per ciascun anno di adesione.</span></div> &nbsp;<div><b class="fs11lh1-5">Condizioni e Tempistiche</b></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Questa opzione è riservata esclusivamente ai contribuenti ISA e non è accessibile ai contribuenti forfetari o a quelli che superano i limiti di ricavi previsti per l’applicazione degli ISA. Le principali condizioni includono:</span></div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5">Adesione alla proposta di &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;concordato preventivo biennale per il 2024-2025.</span></li> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5">Possibilità di adesione solo &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per alcune annualità, a discrezione del contribuente.</span></li> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5">Assenza di sanzioni o &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;interessi.</span></li> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5">Perdita degli effetti in caso &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;di decadenza dal concordato preventivo.</span></li> </ul> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Inoltre, copre vari tipi di accertamenti, tra cui:</span></div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5">Analitici e analitico-induttivi &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;su redditi e IRAP.</span></li> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5">Induttivi e sintetici su &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;redditi e IRAP.</span></li> </ul> &nbsp;<div><b class="fs11lh1-5">Modalità di Pagamento</b></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">L'imposta sostitutiva dovuta può essere versata in un’unica soluzione entro il <b>31 marzo 2025</b> o in un massimo di <b>24 rate mensili</b> di pari importo, con interessi calcolati al tasso legale. Il ritardo nel pagamento di una rata, purché effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dalla sanatoria.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">È importante notare che il pagamento dell'importo totale o della prima rata non deve avvenire dopo la notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.</span></div> &nbsp;<div><b class="fs11lh1-5">Modifiche ai Tempi di Accertamento</b></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Sono state apportate modifiche ai termini per gli accertamenti fiscali:</span></div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5">Per i soggetti ISA che &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;aderiranno al concordato, i termini di decadenza dell’accertamento in &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;scadenza il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.</span></li> &nbsp;<li><span class="fs11lh1-5">Per chi aderirà sia al &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;concordato che al ravvedimento tombale, i termini saranno prorogati fino &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;al 31 dicembre 2027, con limiti impliciti legati all'adesione.</span></li> </ul> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Queste nuove proroghe si applicano anche all'IVA, estendendo la protezione anche a questa imposta, oltre che alle imposte sui redditi e all’IRAP.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 14:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Il concordato preventivo biennale: informativa aggiornata con il D.Lgs. n. 108/2024]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001D"><div><b class="fs12lh1-5">Concordato Preventivo Biennale (CPB) – D.Lgs. n. 108/2024</b></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) rappresenta un'importante novità nel panorama normativo italiano, introducendo un procedimento accertativo che si basa su un accordo tra professionisti o imprese e l'Amministrazione Finanziaria. Questo strumento consente di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da sottoporre a tassazione, offrendo in cambio un trattamento premiale.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Il CPB è disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Per garantire la sua operatività, sono stati pubblicati ulteriori provvedimenti che definiscono le metodologie di calcolo del reddito e del valore della produzione, in particolare quelli proposti dall'Agenzia delle Entrate. Significative modifiche sono state introdotte dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, che riguardano le cause di esclusione, la determinazione del reddito, il calcolo degli acconti d’imposta e la tassazione sostitutiva del reddito incrementale.</span></div> &nbsp;<div><b class="fs12lh1-5">Accesso al Concordato Preventivo Biennale</b></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">L’adesione al CPB è facoltativa e si presenta in due modalità:</span></div> &nbsp;<ol start="1" type="1"> &nbsp;<li><span class="fs12lh1-5">Il contribuente può scegliere &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;di non fornire i dati richiesti dal software dell’Agenzia delle Entrate &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la formulazione della proposta di reddito.</span></li> &nbsp;<li><span class="fs12lh1-5">Se decide di richiedere la &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;proposta, ha la facoltà di accettarla o rifiutarla.</span></li> </ol> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Coloro che accettano la proposta godranno di trattamenti premiali, mentre non sono previsti svantaggi per chi non manifesta interesse. L'Agenzia delle Entrate utilizza una metodologia di calcolo delle proposte che considera le specifiche attività economiche, gli andamenti di mercato e i dati disponibili, inclusi gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).</span></div> &nbsp;<div><b class="fs12lh1-5">Soggetti Ammissibili e Esclusi</b></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Possono accedere al CPB i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario (questi ultimi con limitazioni all'annualità 2024). Sono esclusi dalla possibilità di concordato i contribuenti che:</span></div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><span class="fs12lh1-5">Non hanno presentato le &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.</span></li> &nbsp;<li><span class="fs12lh1-5">Sono stati condannati per reati &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tributari durante i medesimi periodi.</span></li> &nbsp;<li><span class="fs12lh1-5">Presentano debiti tributari &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;superiori a 5.000 euro per il periodo d’imposta 2023.</span></li> </ul> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Inoltre, i contribuenti in regime forfetario che hanno avviato l'attività nel 2023 non possono ricevere proposte di concordato.</span></div> &nbsp;<div><b class="fs12lh1-5">Calcolo del Reddito Concordato</b></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Il reddito concordato è calcolato secondo le regole ordinarie del TUIR, escludendo elementi come plusvalenze, sopravvenienze attive, perdite su crediti e redditi derivanti da partecipazioni in società. Il reddito concordato non può essere inferiore a 2.000 euro.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Sia le persone fisiche che le società che applicano gli ISA possono accedere al CPB. L’accettazione della proposta da parte delle società di persone e di capitali vincolerà anche i soci e gli associati. Per il primo anno di applicazione, il 2024, se l'acconto delle imposte è determinato con il metodo storico, è prevista una maggiorazione del 10% sulla differenza positiva tra il reddito concordato e il reddito dell'anno precedente, rettificato per elementi straordinari.</span></div> &nbsp;<div><b class="fs12lh1-5">Termini di Adesione e Implicazioni Fiscali</b></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">L'adesione al CPB deve avvenire entro il termine di invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre per il 2024, e al 31 luglio a regime dal 2025. L’accettazione della proposta implica l’assoggettamento a IRPEF/IRES e, se pertinente, ad IRAP per i redditi preconcordati. Le eventuali differenze tra i redditi effettivi e quelli concordati non influiranno sugli obblighi fiscali.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Il D.Lgs. n. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale per l'imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato, con aliquote variabili in base al punteggio ISA. Per i contribuenti in regime forfetario, l’aliquota applicabile è del 10%, ridotta al 3% in caso di start-up.</span></div> &nbsp;<div><b class="fs12lh1-5">Gestione dell'IVA e Rilevanza Previdenziale</b></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">L'IVA è esclusa dal CPB e deve essere gestita secondo le consuete modalità. Il reddito concordato ha rilevanza anche per la contribuzione previdenziale, e il contribuente può optare per versare i contributi basandosi sul reddito effettivo se questo supera quello concordato. Tuttavia, per i professionisti con casse previdenziali private, la disciplina del CPB non si applica automaticamente.</span></div> &nbsp;<div><b class="fs12lh1-5">Obblighi e Cause di Decadenza</b></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">I contribuenti aderenti devono rispettare gli obblighi normativi, come la conservazione delle fatture e la presentazione delle dichiarazioni. Il CPB può cessare di produrre effetti a seguito di specifici eventi, tra cui modifiche dell'attività rispetto a quella precedentemente esercitata, cessazione dell'attività, o situazioni straordinarie che comportano perdite significative.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">In caso di violazioni delle normative fiscali, come l’omesso versamento delle imposte concordate, si prevede la decadenza dai benefici del concordato. Anche in caso di accertamenti induttivi, i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti a verifiche, ma dovranno essere in regola con gli obblighi di legge per non rischiare la decadenza.</span></div> &nbsp;<div><b class="fs12lh1-5">Considerazioni Finali</b></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Il CPB offre opportunità significative per la pianificazione fiscale e la gestione dei redditi. Tuttavia, è fondamentale che i contribuenti valutino attentamente le proprie scelte e si avvalgano della consulenza di esperti per navigare in questo nuovo quadro normativo.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 14:10:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Guida Completa agli Oneri Detraibili nella Dichiarazione dei Redditi: Requisiti e Procedure]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=730"><![CDATA[730]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001E">Gli oneri detraibili sono descritti negli articoli 15, 16 e 16-bis del TUIR. Non è possibile detrarre l’intera spesa sostenuta, ma solo una percentuale, variabile in base alla tipologia degli oneri. Per alcune categorie, la detrazione è forfettaria, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti. Ad esempio, la detrazione per canoni di locazione prevista dall’articolo 16 del TUIR è determinata in base al reddito complessivo del conduttore e alla tipologia di contratto stipulato.<div><br></div><div><div>In molti casi, la detrazione non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo stabilito dalla legge. I seguenti principi generali si applicano agli oneri e alle spese che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda:</div><ul><li>La detrazione è concessa solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge.</li><li>Gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e adeguatamente documentati, anche se sostenuti in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa. In caso di utilizzo della carta di credito, è rilevante il momento dell’uso della carta, non il momento dell’addebito sul conto corrente del titolare della carta, che può essere in un periodo d’imposta successivo (Risoluzione 23 aprile 2007 n. 77/E).</li><li>La detrazione è concessa solo se gli oneri e le spese rimangono effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Pertanto, non è concessa se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Se il rimborso è inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.</li></ul><div>Nella CU (punti da 701 a 706) sono evidenziati i rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese con rilevanza sociale, per le quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:</div><ul><li>Il rimborso non concorre alla formazione del reddito.</li><li>La spesa rimborsata costituisce onere detraibile o deducibile. Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione per la parte non rimborsata.</li></ul><div>Nel caso di spese detraibili entro determinati limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l’importo non rimborsato.</div><div>Esempio</div><ul><li>Spese per asilo nido sostenute dal contribuente: € 1.000,00</li><li>Spese rimborsate dal datore di lavoro: € 800,00</li><li>Limite di spesa detraibile: € 632,00</li><li>Spesa su cui calcolare la detrazione: € 200,00</li></ul><div>Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.</div><div>La detrazione varia in base al reddito
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda per alcune delle spese indicate nell’articolo 15 del TUIR varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione è piena per i titolari di reddito complessivo fino a € 120.000. Superato questo limite, la detrazione diminuisce fino ad azzerarsi a € 240.000 di reddito complessivo (articolo 15, comma 3-bis, del TUIR).</div><div>Le detrazioni riguardano spese per:</div><ul><li>intermediazione immobiliare</li><li>veterinarie</li><li>servizi di interpretariato per sordi riconosciuti</li><li>funebri</li><li>istruzione non universitaria e universitaria, per minori o maggiorenni con DSA</li><li>premi di assicurazione</li><li>beni soggetti a regime vincolistico</li><li>attività sportive per ragazzi</li><li>canoni di locazione per studenti universitari fuori sede</li><li>canoni di leasing di immobili per abitazione principale</li><li>assistenza personale</li><li>acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico</li><li>erogazioni liberali a società ed associazioni sportive dilettantistiche</li><li>erogazioni liberali per attività culturali e artistiche</li><li>erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo</li><li>erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado</li><li>erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato</li><li>erogazioni liberali a favore delle ONLUS</li><li>mantenimento dei cani guida</li><li>iscrizione annuale o abbonamento a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), scuole di musica iscritte nei registri regionali, cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.</li></ul><div>La detrazione è concessa per l’intero importo, indipendentemente dal reddito complessivo, per spese per interessi passivi su mutui e spese sanitarie. Per redditi superiori a € 120.000, la detrazione diminuisce all’aumentare del reddito.</div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><b>La detrazione associata al pagamento tracciato dall’anno d’imposta 2020</b></span>, ai sensi dell’articolo 1, comma 679 della legge bilancio 2020, la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative è concessa a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, o «altri sistemi di pagamento».</div></div><div><img class="image-0" src="http://localhost/images/1.jpg"  width="957" height="909" /><br></div><div><img class="image-2" src="http://localhost/images/2.jpg"  width="957" height="1322" /><br></div><div><img class="image-3" src="http://localhost/images/3.jpg"  width="957" height="258" /><br></div><div><img class="image-4" src="http://localhost/images/4.jpg"  width="957" height="494" /><br></div><div><img class="image-5" src="http://localhost/images/5.jpg"  width="957" height="215" /><br></div><div><img class="image-6" src="http://localhost/images/6.jpg"  width="957" height="251" /><br></div><div><img class="image-7" src="http://localhost/images/7.jpg"  width="957" height="449" /><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 17:36:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pre-compilata 2024: Come e Perché Conservare gli Scontrini della Farmacia per la Dichiarazione dei Redditi]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=730"><![CDATA[730]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001F"><div><span class="imUl"> Linee Guida Semplificate per la Conservazione della Documentazione Fiscale e la Dichiarazione dei Redditi</span></div><div><br></div><div>1. <span class="fs11lh1-5"><b>Conservazione dei Documenti Fiscali</b></span>: </div><div> &nbsp;&nbsp;- Il modello 730 e i documenti correlati devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. </div><div> &nbsp;&nbsp;- La scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef deve essere conservata per due anni.</div><div> &nbsp;&nbsp;- Per deduzioni o detrazioni distribuite su più anni, il termine parte dall'anno in cui viene presentata la dichiarazione con la rata.</div><div><br></div><div>2. <span class="fs11lh1-5"><b>Documenti Elettronici</b></span>: </div><div> &nbsp;&nbsp;- Devono essere conservati secondo le norme previste, in particolare dal Codice dell’Amministrazione Digitale e i decreti attuativi, incluso il decreto ministeriale del 17 giugno 2014.</div><div><br></div><div>3. <span class="fs11lh1-5"><b>Conservazione presso Terzi</b></span>: </div><div> &nbsp;&nbsp;- Se i documenti sono conservati da terzi, quelli contenenti dati personali particolari devono essere cifrati dall'utente.</div><div><br></div><div>4. <span class="fs11lh1-5"><b>Modifiche dal 2022</b></span>: </div><div> &nbsp;&nbsp;- Dal 2022, in base alle nuove disposizioni, ci sono eccezioni all’obbligo generale di conservazione dei documenti per i CAF e i professionisti abilitati.</div><div><br></div><div>5. <span class="fs11lh1-5"><b>Dichiarazione Precompilata Senza Modifiche</b></span>:</div><div> &nbsp;&nbsp;- Se la dichiarazione precompilata viene presentata senza modifiche, il contribuente non deve presentare al CAF o al professionista i documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti da terzi all'Agenzia delle Entrate.</div><div> &nbsp;&nbsp;- Il CAF o il professionista acquisisce una dichiarazione in cui il contribuente conferma di utilizzare la dichiarazione precompilata senza modifiche.</div><div> &nbsp;&nbsp;- L’esonero riguarda solo i documenti relativi agli oneri comunicati da terzi. Il contribuente deve comunque esibire documenti che attestano le condizioni soggettive per detrazioni e deduzioni.</div><div><br></div><div>6. <span class="fs11lh1-5"><b>Dichiarazione Precompilata con Modifiche</b></span>:</div><div> &nbsp;&nbsp;- Se la dichiarazione precompilata viene modificata, il CAF o il professionista deve conservare tutta la documentazione, inclusa quella relativa agli oneri comunicati da terzi, anche se non modificati.</div><div> &nbsp;&nbsp;- Per le spese sanitarie, il contribuente può presentare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata dal Sistema Tessera Sanitaria, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.</div><div> &nbsp;&nbsp;- In caso di differenze tra i documenti esibiti e le spese sanitarie riportate, il CAF o il professionista deve conservare i documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo è stato modificato.</div><div><br></div><div>Queste regole assicurano che i documenti fiscali siano conservati correttamente, facilitando le verifiche future e garantendo la conformità alle normative vigenti.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 09:20:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Ravvedimento speciale 2024]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000020"><div><span class="fs11lh1-5"><b>Ravvedimento speciale 2024</b></span></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><i>Estensione per l’anno d’imposta 2022</i></span></div><div><br></div><div>Ai sensi dell'art. 3, comma 12-undecies, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (cosiddetto decreto “Milleproroghe”), convertito con Legge 23 febbraio 2024, n. 18, è stata ampliata l’applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Originariamente, la Legge di Bilancio 2023 aveva limitato tale misura alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.</div><div><br></div><div>L'adesione al ravvedimento speciale si perfeziona mediante il pagamento delle sanzioni ridotte nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile, e richiede:</div><div>- Entro il 31 maggio 2024, il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata;</div><div>- La rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni che si intende sanare.</div><div><br></div><div>In caso di pagamento rateale, le scadenze delle tre rate successive alla prima sono fissate rispettivamente al:</div><div>- 30 giugno 2024,</div><div>- 30 settembre 2024,</div><div>- 20 dicembre 2024,</div><div>con applicazione di interessi al tasso del 2% annuo. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, si applicheranno gli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal 1° giugno 2024.</div><div><br></div><div>Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Milleproroghe” (ossia, al 29 febbraio 2024) senza possibilità di rimborso.</div><div><br></div><div>Si precisa che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare violazioni già contestate, alla data del versamento dell’intero importo o della prima rata, mediante atto di liquidazione, accertamento o recupero, compresi gli avvisi di cui all'art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.</div><div><br></div><div>La consegna di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) di cui all'art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, non preclude l’accesso alla procedura agevolativa in esame.</div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><i>Riapertura dei termini per gli anni d’imposta 2021 e precedenti</i></span></div><div><br></div><div>Con l'art. 7, comma 7, del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, è stata disposta la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, per i contribuenti che non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale entro il termine del 30 settembre 2023, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023.</div><div><br></div><div>Secondo la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, possono beneficiare della riapertura dei termini:</div><div>- I contribuenti che non hanno completato la procedura di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023, avendo rimosso le irregolarità ma non effettuato il pagamento dovuto;</div><div>- I contribuenti che hanno completato la regolarizzazione solo per alcune violazioni entro il 30 settembre 2023 e desiderano ora sanarne ulteriori;</div><div>- I contribuenti che hanno completato la regolarizzazione per alcune annualità entro il 30 settembre 2023 e ora desiderano sanare violazioni relative ad altre annualità;</div><div>- I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione, che desiderano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate.</div><div><br></div><div>Il perfezionamento della "nuova" regolarizzazione richiede la rimozione delle irregolarità e il pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2024. Alternativamente, è possibile versare entro il 31 maggio 2024 un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'art. 1, comma 174, della Legge di Bilancio 2023, con le residue tre rate (gravate da interessi del 2% annuo) dovute entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.</div><div><br></div><div>L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di pagamento in unica soluzione, sono dovuti l’importo del tributo, gli interessi complessivi calcolati dalla data della violazione al versamento, e la sanzione ridotta. In caso di rateazione, sono dovuti al primo versamento cinque ottavi del tributo, degli interessi complessivi e della sanzione ridotta, con le successive rate ciascuna pari a un ottavo degli importi dovuti, oltre agli interessi di rateazione.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 May 2024 16:59:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Dichiarazione 730 2024: Senza Pensieri, Affidati a Noi]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=730"><![CDATA[730]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000021"><div><span class="fs11lh1-5"><b>Dichiarazione 730 2024: Senza Pensieri, Affidati a Noi</b></span></div><div><br></div><div>Se hai percepito integrazioni salariali dall'INPS (disoccupazione, CIG, CIGO, CIGD, CIGS, FIS, CISOA), sei tenuto a presentare il Modello 730/2024, utilizzando la Certificazione Unica scaricabile dal sito web dell’INPS.</div><div><br></div><div>Documentazione Necessaria per la Compilazione del Modello 730:</div><div><br></div><div>-<span class="fs11lh1-5"><b> Certificazione Unica 2024</b></span> dei redditi 2023, rilasciata dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Ricevute di pensioni estere</b></span> (se applicabile).</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Contratti di affitto</b></span> per immobili concessi in locazione.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Certificazione unica 2024</b></span> dei compensi per prestazioni occasionali.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Deleghe di pagamento F24</b></span> (se presenti).</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Rogito notarile</b></span> di eventuali compravendite immobiliari avvenute nel 2023.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Visura catastale aggiornata</b></span> degli immobili e terreni di proprietà.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Modello Unico o 730</b></span> presentato l'anno precedente.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Codice fiscale del coniuge </b></span>e degli eventuali familiari a carico.</div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><b>Spese Mediche</b></span>: <span class="fs11lh1-5">Per usufruire della detrazione del 19%, le spese devono essere pagate con metodi "tracciabili" (bonifico bancario o postale, carta di credito, debito, ecc.), eccetto le spese per medicinali e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e private accreditate al SSN.</span></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Medicinali da banco</span>: Conservare lo scontrino fiscale specificando natura, qualità, quantità dei beni e il codice fiscale del dichiarante o dei familiari a carico (c.d. Scontrino Parlante).</div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><b>Esami e visite mediche specialistiche generiche</b></span>: Radiografie, esami di laboratorio, dentista, interventi chirurgici, cure omeopatiche, cure termali, assistenza genitori in case di cura, assistenza ai portatori di handicap, occhiali da vista (con prescrizione medica), protesi acustiche, ecc. anche per i familiari a carico.</div><div><br></div><div><b><span class="fs11lh1-5">Altre Spese Deducibili o Detrai</span><span class="fs11lh1-5">bil</span></b><span class="fs11lh1-5"><b>i:</b></span></div><div><br></div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Interessi passivi mutui ipotecari</b></span>: Attestazione bancaria, fatture del notaio, contratto di mutuo e atto di acquisto.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Premi assicurativi</b></span>: Certificazione rilasciata dall’assicurazione per premi vita o infortuni.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Spese di recupero edilizio</b></span> : Fatture e relativi bonifici.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Contratto di locazione</b></span>: Copia contratto e autocertificazione per l’uso come abitazione principale.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Risparmio energetico</b></span>: Comunicazione all’Enea, fatture e bonifici.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Spese d’intermediazione immobiliare</b></span>: Fattura dell’agente, atto di acquisto.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Spese scolastiche</b></span>: Quietanze per università, scuole pubbliche e private.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Spese per asilo nido</b></span>: Fattura o ricevuta.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Attività sportive per ragazzi</b></span>: Ricevuta per spese di attività sportive (5-18 anni).</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Affitto studenti universitari fuori sede</b></span>: Contratto di affitto e ricevute di pagamento.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Donazioni</b></span>: Attestazioni per donazioni a Onlus, istituti religiosi, partiti politici, emergenza Covid-19.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Spese funebri</b></span>: Fatture e pagamento.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Spese veterinarie</b></span>: Ricevute.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Abbonamenti ai trasporti</b></span>: Ricevute per abbonamenti urbani ed extraurbani.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Contributi previdenziali e assistenziali</b></span>: Versamenti a fondi di previdenza complementare, INAIL.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Contributi per colf e badanti</b></span>: Copia bollettini pagati.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Assegni e/o bonifici periodici</b></span>: Mantenimento al coniuge separato, copia sentenza di separazione/divorzio, codice fiscale dell'ex coniuge.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Contributi per il riscatto della laurea</b></span>.</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Bonus Arredo</b></span>: Spese per mobili ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ per immobili in ristrutturazione.</div><div><span class="fs11lh1-5">- </span><span class="fs11lh1-5"><b>Bonus Facciate e Super Bonus</b></span><span class="fs11lh1-5">.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5">- </span><span class="fs11lh1-5"><b>Spese per addetti all’assistenza personale</b></span><span class="fs11lh1-5">.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">- </span><span class="fs11lh1-5"><b>Premi polizze anti calamità</b></span><span class="fs11lh1-5"> detraibili al 90 per cento.</span></div><div><br></div><div><b>Contattaci</b><br></div><div><br></div><div>Prenota un appuntamento secondo le tue esigenze e affidati a noi per tutte le incombenze fiscali. 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			<pubDate>Sat, 18 May 2024 16:15:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[INPS SPIEGA COME ACQUISIRE LA CU 2024]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000022"><div>Con la Circolare n. 63 del 7 maggio 2024, l’INPS ha delineato i canali di contatto aggiuntivi per agevolare i cittadini che non possono accedere ai servizi online nella richiesta della Certificazione Unica 2024. L’obiettivo è garantire un accesso il più ampio possibile a questo servizio essenziale.</div><div><br></div><div>Oltre alla possibilità di scaricare la CU direttamente dalla propria area personale "MyINPS" utilizzando SPID, CNS o CIE, l’INPS offre anche la versione cartacea del documento fiscale.</div><div><br></div><div>Nello specifico, la Certificazione Unica 2024 può essere richiesta attraverso:</div><div><br></div><div>1. <span class="fs11lh1-5"><b>Servizio di "Prima accoglienza</b></span>: accessibile senza prenotazione presso le sedi dell’Istituto.</div><div>2. <span class="fs11lh1-5"><b>Sportelli veloci</b></span>: accessibili previa prenotazione, che può essere effettuata anche telefonicamente.</div><div><br></div><div>Chi dispone di una casella di posta elettronica certificata (PEC) può richiedere l’invio elettronico della CU all’indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, allegando una copia del documento di identità valido.</div><div><br></div><div>È possibile ottenere la Certificazione Unica 2024 anche tramite Patronati, Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o professionisti abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi in via telematica, purché in possesso di un certificato Entratel valido. Gli intermediari devono essere delegati dal richiedente e registrare quotidianamente le deleghe in un apposito registro cronologico, riportando il numero progressivo, la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità.</div><div><br></div><div>Se la CU viene rilasciata a un terzo delegato, l’intermediario deve acquisire una ulteriore delega e una copia del documento di identità del delegato. La delega deve contenere:</div><div><br></div><div>- I dati anagrafici e il codice fiscale del delegante.</div><div>- L’anno d’imposta della CU richiesta.</div><div>- La data di conferimento della delega.</div><div><br></div><div>La CU può essere spedita alla residenza del titolare o del suo erede attraverso i seguenti canali:</div><div><br></div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>Telefonico</b></span>: su richiesta del titolare, la CU sarà spedita alla residenza registrata negli archivi dell’Istituto. È disponibile il numero verde 800 434320 per chiamate da rete fissa e mobile. È possibile richiedere la spedizione anche tramite il Contact Center al numero 803 164 (gratuito per chiamate da rete fissa) o al numero 06 164164 (da rete mobile, con costi variabili).</div><div>- <span class="fs11lh1-5"><b>PEC</b></span>: all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, permettendo ai delegati o agli eredi di ottenere la CU.</div><div><br></div><div>I pensionati residenti all’estero possono richiedere la CU 2024 fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale al numero +39 06 164164, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 (ora italiana) e il sabato dalle 8 alle 14 (ora italiana).</div><div><br></div><div>La Certificazione Unica 2024 può essere ottenuta anche presso Comuni e altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’INPS per l’attivazione di un punto cliente di servizio. L’accesso alla CU da parte degli operatori delle Pubbliche Amministrazioni richiede una specifica richiesta del cittadino, con modalità di accesso e conservazione dei documenti analoghe a quelle previste per gli intermediari abilitati.</div><div><br></div><div>La CU può essere consegnata anche a un delegato. La richiesta deve essere accompagnata dalla delega e dalla fotocopia del documento di identità valido del delegante e del delegato. Gli intermediari devono conservare questa documentazione per tre anni, a meno che non abbiano inserito in procedura la scansione della delega e del documento di identità.</div><div><br></div><div>Se la richiesta è presentata da un erede del titolare, deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestante la qualità di erede e accompagnata dalla fotocopia del documento di identità valido del richiedente.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2024 15:51:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Nullità dell'Accordo Conciliativo Aziendale - Cassazione Ordinanza n. 10065 del 15 Aprile 2024]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Lavoro"><![CDATA[Lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000023"><div><div><span class="fs11lh1-5 cf1"><b>Nullità dell'Accordo Conciliativo: Pronuncia della Cassazione del 15 Aprile 2024, n. 10065</b></span></div></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">In data 16 maggio 2024 è stata dichiarata la nullità dell'accordo conciliativo sottoscritto in sede aziendale. Tale pronuncia è stata emessa dalla Cassazione mediante l'ordinanza del 15 aprile 2024, n. 10065. La Corte Suprema ha ribadito che la stipula di un accordo conciliativo con la partecipazione del rappresentante sindacale in sede aziendale non garantisce la neutralità necessaria, compromettendo così il ruolo fondamentale dell'assistenza sindacale nel tutelare i diritti dei lavoratori. Questo contesto non assicura infatti che il lavoratore sia esente da possibili influenze da parte del datore di lavoro, rendendo le rinunce e le transazioni suscettibili di contestazione entro il termine di sei mesi.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2024 16:55:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Legge di Bilancio 2023: le novità per contribuenti e imprese]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000024">È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta U,ciale n. 303 del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio, legge29 dicembre2022, n. 197, approvata definitivamenteil 29 dicembre dal Senato. È quindi ora u,ciale la riforma che prevede anche l’innalzamento del limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro, l'incremento dell'ammontare dei ricavi soglia 8no a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità sempli8cata, l’impossibilità di fruire del c.d. ravvedimento speciale per le dichiarazioni omesse, il mini rinvio della CILAS per il Superbonus 110% ed un intervento sul tetto di spesa relativo al bonus mobili ed elettrodomestici. Si riporta una sintesi delle principali misurein ambito fiscale. Regime forfetario: è elevato il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro (di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014). Il nuovo limite entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2023. Viene prevista inoltre la cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000euro. La relativa IVA è dovuta a partire dalle operazioni poste in essere che abbiano determinato il superamento del limite stabilito. Per il periodo in cui si dovesse veri8care il superamento del limite di 100.000 euro dei ricavi o compensi, la determinazione del reddito seguirà le modalità ordinarie con eJetti dallo stesso periodo d’imposta. Limite all’utilizzo del contante: è innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Rispetto al 2022, nulla cambia invece nel 2023 per quanto agli obblighi in materia di accettazione di pagamenti POS. Flat tax incrementale: le persone 8siche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo possono godere, ai 8ni IRPEF, di una -at tax incrementale opzionale. Per il 2023 l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, può essere assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. La base imponibile interessata dall’agevolazione non può comunque essere superiore a 40.000euro, è inoltre prevista una franchigia nella misura del 5% regolarmentesoggetta ad IRPEF. Tax credit gas ed energia:è riconosciuto anche per il 1° trimestre 2023 il credito di imposta previsto a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anchetenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed eJettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023. Il credito di imposta è inoltre riconosciuto anche relativamente alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023. Per le imprese in possesso di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese “energivore”, è previsto un credito d’imposta del 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, eJettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Per le imprese a forte consumo di gas naturale si prevede un credito d’imposta del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Per le imprese diverse da quelle “gasivore” è previsto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Oneri generali di sistema: è disposto, per il 1° trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibilefino a16,5kW. IVA sul gas metano, teleriscaldamento e pellet: le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili eindustriali contabilizzate nellefattureemesse per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Passa dal 22% al 5% l’aliquota per le fatture dei consumi nel primo trimestre del 2023 dei servizi di teleriscaldamento e dal 22% al 10% quella del pellet per tutto il 2023. Redditi domenicali ed agrari: è prorogato per l’anno 2023 l’art. 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, non concorrono alla formazione della baseimponibileai fini IRPEF. Imposta sostitutiva sulle riserve di utili: viene introdotto un regime facoltativo di aJrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedentea quello in corso al 1° gennaio 2022. Assegnazione agevolata ed estromissione dei beni: è introdotta un’agevolazione relativa all’assegnazione agevolata ai soci dei beni di imprese individuali. La norma di favore prevede la determinazione della base imponibile in riferimento al valore catastale dell’immobile (in luogo del valore normale), una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8% (in caso di società non operativa l’imposta sostituiva è elevata al 10,5% e al 13% nel caso in cui, per eJetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d’imposta), l’imposta di registro ridotta al 50%; le imposte ipotecarie e catastali in misura 8ssa. Viene inoltre introdotta la possibilità di usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale. L’estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone 8siche nella misura dell’8% della diJerenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valorefiscalmentericonosciuto. Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni: è introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Agevolazioni "prima casa" under 36: viene prorogato al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dal decreto “Sostegni-bis”, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modi8cazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con 8gli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% 8no all’80% della quota capitale, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. Si prorogano di un anno, 8no al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l’acquisto e per il relativo 8nanziamento della “prima casa” di abitazione disposto a favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagra8co ed economico (non aver compiuto 36anni di età eavere un ISEE non superiorea40.000euro annui). Superbonus 110% e altri bonus: rimane la detrazione nella misura del 110% sulle spese sostenute nel 2023 anche per i lavori condominiali relativamente ai quali la CILAS è stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022, nonché per i lavori agevolati che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali l’istanza di acquisizione del titolo edilizio abilitativo sia stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022. In pratica, per poter continuare ad avere il superbonus al 110% sulle spese 2023, i condomini devono aver deliberato i lavori entro il 18 novembre, nel qual caso è “su,ciente” il deposito della CILAS entro il 31 dicembre2022 o aver deliberato i lavori tra il 19e il 24 novembre, nel qual caso è necessario aver anche depositato la CILAS entro il 25 novembre 2022. È disposta la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici nella misura del 50% delle spese, con il limite di 8.000euro, ma soltanto per lespesesostenute nel 2023. Detrazione IVA per acquisto immobiligreen: è possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 50% dell’IVA pagata in relazione all’acquisto, eJettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse (sono esclusi gli immobili merce e gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa). La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi. Riversamento credito R&amp;S: posticipato al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del credito indebitamente utilizzato. Si estende dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per presentare la domanda per il riversamento del credito ricerca esviluppo. Incremento dei limiti per la tenuta della contabilità sempli'cata: è elevato l’ammontare dei ricavi 8no a concorrenza del qualeleimpresesono ammesseal regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, s.n.c., s.a.s. e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente. Per eJetto della modi8ca, il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano: 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; 800.000euro (prima 700.000), per leimpreseaventi per oggetto altreattività. I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023. Regolarizzazione delle irregolarità, adesione agevolata, de'nizione agevolata, conciliazione, ravvedimento speciale e stralcio: sono state introdotte una serie di norme in materia di regolarizzazione con il Fisco</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 09:13:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Legge di Bilancio 2023]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000025"><div><span class="fs11lh1-5"><b>Approvata dalla Camera la Legge di Bilancio 2023: le novità fiscali per contribuenti e imprese</b></span></div><div><br></div><div><div class="imTAJustify">Oggi, 24 dicembre 2022, la Camera ha approvato il <span class="imUl cf1 ff1">Disegno di Legge di Bilancio 2023</span> con 197 voti a favore, 129 contrari e due astenuti. La manovra passa ora al Senato, che la esaminerà dal 27 dicembre.</div><div class="imTAJustify">Tra le novità per imprese e professionisti, si segnalano l'incremento dell'ammontare dei ricavi soglia fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’<span class="ff1">art. 18</span> del D.P.R. 600/73, l’impossibilità di fruire del c.d. ravvedimento speciale per le dichiarazioni omesse, il mini rinvio della CILAS per il Superbonus 110% ed un intervento sul tetto di spesa relativo al bonus mobili ed elettrodomestici. Viene meno, inoltre, la responsabilità solidale per gli intermediari per le partite iva "fittizie", come richiesto dal CNDCEC e da altre associazioni rappresentative dei consulenti fiscali.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 16:46:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[assegno unico e universale]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000026"><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">A) per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati a decorre dal settimo mese di gravidanza;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">B) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale oppure un corso di laurea;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">2) svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">4) svolga il servizio civile universale;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">L’assegno è corrisposto dall’INPS e viene erogato al richiedente avente diritto nell’ interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. Può essere erogato inoltre in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Quindi in caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.</span></div><div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">I requisiti per avere diritto all’assegno universale sono al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il possesso congiuntamente della cittadinanza Italiana, la residenza e soggiorno:</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">b) assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">c) residenza e domicilio in Italia;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">d) residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.</span></div></div><div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">La domanda per il riconoscimento dell’assegno dovrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’INPS o tramite presso gli istituti di patronato.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">L’assegno verrà riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno verrà riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">In caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare dovrà essere comunicata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, ed il riconoscimento dell’assegno avverrà a decorrere dal settimo mese di gravidanza.</span></div></div><div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Dopo l’entrata a regime dell’assegno universale, quindi dal mese marzo</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">2022</span></b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">le detrazioni e</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">assegni familiari</span></b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">saranno di fatto aboliti.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><i class="fsNaNlh1-5 cf2 ff2"></i></span></div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 08:53:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Bonus pubblicità 2021]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Agevolazioni_alle_imprese"><![CDATA[Agevolazioni alle imprese]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000027"><div>La finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio è <span class="fs11lh1-5">stata quindi spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.</span></div><div><div>Con la modifica apportata, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito di imposta del <span class="fs11lh1-5">50% sugli investimenti pubblicitari effettuati, oltre che sui giornali quotidiani e periodici, </span><span class="fs11lh1-5">anche sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non</span></div><div>partecipate dallo Stato.</div></div><div><div>Per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito di imposta del <span class="fs11lh1-5">50% sugli investimenti pubblicitari effettuati, oltre che sui giornali quotidiani e periodici, </span><span class="fs11lh1-5">anche sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non </span><span class="fs11lh1-5">partecipate dallo Stato</span></div></div><div><div>Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che <span class="fs11lh1-5">deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</span></div></div><div><div>Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come, <span class="fs11lh1-5">ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, </span><span class="fs11lh1-5">volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o</span></div><div>apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale <span class="fs11lh1-5">cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali </span><span class="fs11lh1-5">online, ecc.).</span></div></div><div><div>Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione.</div></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 18:04:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parziale esonero contributivo INPS]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Agevolazioni_alle_imprese"><![CDATA[Agevolazioni alle imprese]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000028"><div>

</div><div>Il 2021 offre un parziale esonero
contributivo, pari a un massimo 3mila
euro, a lavoratori autonomi e
imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell’Inps o alla gestione separata, oltre agli
iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti. </div><div>

</div><div>Per l’attuazione
di questa agevolazione la legge di Bilancio ha previsto un decreto attuativo da emanarsi entro l’inizio di
marzo, a opera del ministero del Lavoro con il
Mef, per specificare i criteri e le modalità di concessione
dell’esonero. Il ministro ha effettivamente firmato tale decreto ora in attesa
di pubblicazione.</div><div>

</div><div>La platea degli
ammessi all’esonero contributivo, all’interno delle gestioni Inps, è indicata
nell’articolo 1, comma 1, lettera
a del decreto ministeriale non ancora pubblicato e consiste
nei lavoratori iscritti
alla gestione artigiani, commercianti, coltivatori
diretti, coloni e mezzadri nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo - non occasionale - (articolo 53 del Tuir)
iscritti alla gestione separata Inps, inclusi
lavoratori soci e componenti di studi associati.</div><div>

</div><div>Per gli iscritti alle gestioni
Inps che abbiano avviato l’attività entro il 2019, i requisiti di accesso all’esonero consistono in un
calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e in un reddito
complessivo di lavoro nel 2019 non
superiore a 50mila euro. </div><div>

</div><div>Per gli iscritti
alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata il decreto rimanda al quadro RR di Unico o dai
redditi delle attività agricole che emergano dalla stessa dichiarazione «presentata entro il termine
di presentazione dell'istanza di <span class="fs11lh1-5">esonero» cioè
entro il 31 luglio. I limiti reddituali non sono però applicabili a coloro che hanno avviato
l’attività nel 2020.</span></div>

<div>Per tutti è
invece richiesta l’assenza di rapporti di lavoro subordinato e di trattamenti pensionistici diretti, fermo restando che l’esonero può essere richiesto
a una sola gestione e riguarda i soli contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021, escludendo
qualsiasi contribuzione integrativa e premi dovuti a Inail.</div>

<div>Per gli iscritti alle gestioni speciali, tra cui artigiani
e commercianti, l’esonero si applica
sulla contribuzione di competenza 2021, al netto di qualsiasi
altra agevolazione contributiva; l’esonero si applica al
titolare della posizione per un totale dato dalla somma dell’importo dei contributi esonerabili per ciascun
lavoratore, collaboratore o familiare
coadiutore applicando per ciascuno il massimale di 3mila euro, parametrato ai mesi di attività del singolo lavoratore per le sole rate contributive di competenza del 2021. Il decreto specifica che
l’esonero, per artigiani e commercianti, riguarda i soli contributi fissi, lasciando intendere che siano esonerabili
le tre rate di minimale (fra maggio e novembre)
dovute a titolo di acconto
per il 2021. Per i soggetti esonerati dal minimale, sono comunque
esonerabili gli acconti 2021 in scadenza
entro fine anno.</div>

<div>Per i liberi professionisti iscritti alla gestione
separata, sono esonerabili gli acconti del 2021 da saldare entro il 31 dicembre
2021. </div>

<div>Gli assicurati presso Inps che
richiedano l’esonero dovranno risultare regolari nei versamenti contributivi e
dovranno avere saldato la quota di
contribuzione non oggetto di esonero.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 May 2021 13:23:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Incentivi alle Imprese]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Agevolazioni_alle_imprese"><![CDATA[Agevolazioni alle imprese]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000029"><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">BANDO DIGITAL TRANSFORMATION DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">100 milioni di euro secondo il Decreto Crescita &nbsp;sono stati stanziati per essere erogati sotto forma di agevolazioni, per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi attraverso le tecnologie di Impresa 4.0 e soluzioni digitali di filiera. Scopriamo insieme di cosa si tratta.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">L'incentivo per la Digitial Transformation previsto dal Decreto Crescita e promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico è il tema che vorremo approfondire oggi.</span><br><br><strong><u><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">IN COSA CONSISTE</span></u><br><br><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">100 milioni di euro</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">per sostenere la</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">trasformazione tecnologica e digitale</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">dei processi produttivi, attraverso le tecnologie d'Impresa 4.0 e soluzioni digitali di filiera, di</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">micro, piccole e medie imprese</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">anche associate (massimo 10).</span><br><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Il plafond complessivo di 100 milioni è stato utilizzato finora solo per circa la metà dei fondi.</span><br><br><b><u><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">COME FUNZIONA</span></u></b><br><br><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Le agevolazioni sono concesse come segue: </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">contributi (10%) e finanziamenti agevolati (40%)</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">pari al 50% dei costi</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">per la realizzazione di progetti (minimo 50.000,00 € e massimo 500.000,00 €) diretti all'implementazione delle tecnologie all’interno di unità produttive ubicate sul territorio nazionale.</span><br><br><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Le tecnologie alla base dei progetti:</span><ul><li><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0.</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">(advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics)</span></li><li><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Altre soluzioni tecnologiche digitali</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">di filiera finalizzate a:</span><ul><li><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">ottimizzare la catena di distribuzione</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">e delle relazioni con i diversi attori;</span></li><li><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">acquistare soluzioni software</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">implementare piattaforme e</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">applicazioni digitali per la gestione della logistica</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">integrare</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">sistemi di e-commerce</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati, geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Fruire della connettività a banda larga e ultra-larga o del collegamento tramite la tecnologia satellitare;</span></li></ul></li></ul><br><b><u><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">CHI PUÒ ADERIRE</span></u></b><br><br><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultano:</span><ol><li><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">iscritte nel Registro delle imprese</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">operano in via prevalente o primaria nel</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">settore</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">manifatturiero</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">e/o in quello dei</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">servizi</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">turistico</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">e/o nel settore del</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">commercio</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">hanno conseguito, nell'ultimo bilancio approvato e depositato,</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">ricavi pari almeno a euro 100.000,00</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">dispongono di almeno</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">due bilanci approvati e depositati</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">presso il Registro delle imprese;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equivalente.</span></li></ol><br><b><u><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">DOVE E QUANDO</span></u></b><br><br><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Le domande devono essere presentate, utilizzando la piattaforma online del Ministero Dello Sviluppo Economico con valutazione in base all’ordine cronologico di presentazione.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 15:53:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti ]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Speciale_Covid-19"><![CDATA[Speciale Covid-19]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002A"><div><i><span class="fs12lh1-5 ff1">Il decreto
Sostegni disciplina la concessione di un contributo a favore dei titolari di
partita Iva (imprese e lavoratori autonomi) maggiormente danneggiati dal
perdurare della crisi sanitaria. Per ottenere questo contributo, con accredito
diretto sul c/c o sotto forma di credito d'imposta, è necessario presentare
un'istanza telematica, redatta secondo il modello approvato dalle Entrate con
un recente provvedimento. L'invio va effettuato nel periodo 30 marzo-28 maggio
2021.</span></i></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Il cd. decreto legge Sostegni
(Dl n. 41/2021) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 70 del 22 marzo
2021) ed è, quindi, definitivamente operativo.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5 ff1">Fra i provvedimenti contenuti
nell'intervento del Legislatore merita attenzione quanto disposto nell'articolo
1, che disciplina la concessione dei </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">contributi</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> ai </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">soggetti economici
maggiormente penalizzati</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> dalla diffusione della pandemia da Covid-19.</span></div>

<div><b><span class="fs12lh1-5 ff1">Soggetti
beneficiari</span></b></div>

<div><span class="fs12lh1-5 ff1">Testualmente, il decreto in
parola individua i beneficiari delle misure di aiuto fra " </span><i><span class="fs12lh1-5 ff1">gli
operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" …
titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che
svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario</span></i><span class="fs12lh1-5 ff1">
".</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5 ff1">La </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">definizione</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> data
dalla norma è, quindi, sufficientemente </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">ampia</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> con </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">alcune esclusioni</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">
disciplinate dallo stesso Legislatore.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5 ff1">Sono infatti esclusi dal
contributo:</span></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs12lh1-5 ff1">1.</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs12lh1-5 ff1">i soggetti la cui attività risulti cessata alla data
di entrata in vigore del decreto-legge (23 marzo 2021);</span></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs12lh1-5 ff1">2.</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs12lh1-5 ff1">i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo
l'entrata in vigore del decreto-legge (dal 24 marzo 2021);</span></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs12lh1-5 ff1">3.</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs12lh1-5 ff1">gli enti pubblici di cui all'articolo 74;</span></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs12lh1-5 ff1">4.</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs12lh1-5 ff1">i soggetti di cui all'articolo 162-bis del Tuir
(intermediari finanziari e società di partecipazione);</span></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs12lh1-5 ff1">5.</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs12lh1-5 ff1">i soggetti titolari di reddito agrario diversi da
quelli di cui all'articolo 32 Tuir;</span></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs12lh1-5 ff1">6.</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs12lh1-5 ff1">i soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
lettere a) e b), del Tuir o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir
complessivamente superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta
antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti con
esercizio coincidente con l'anno solare).</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5 ff1">Quanto al requisito sub 6, i </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">valori</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">
da tenere in considerazione ai fini della predetta verifica sono quelli </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">desumibili</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">
dai </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">modelli dichiarativi</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> validamente presentati da parte dei soggetti
beneficiari. I titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Tuir
potranno, invece, fare riferimento al </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">modello Iva</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> presentato o, in
mancanza, al </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">totale del fatturato o dei corrispettivi</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> conseguiti
nell'esercizio.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5 ff1">Fatto un primo discrimine
soggettivo, la norma introduce un </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">ulteriore requisito</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> sotto il profilo
oggettivo per avere accesso al beneficio. Questo, pertanto, spetta a condizione
che " </span><i><span class="fs12lh1-5 ff1">l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019</span></i><span class="fs12lh1-5 ff1"> ".
Detto requisito, tuttavia, non si applica ai soggetti che hanno attivato la
partita Iva dal 1° gennaio 2019.</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div><b><span class="fs12lh1-5 ff1">Determinazione del
contributo fruibile</span></b></div>

<div><span class="fs12lh1-5 ff1">Risultano chiare - anche se </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">peggiorative</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">
rispetto a quanto sperato - le </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">modalità</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> di </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">calcolo</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> del beneficio
ottenibile. La stessa norma, infatti, chiarisce che esso è determinato in
misura pari all'importo ottenuto applicando una </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">percentuale</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> alla </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">differenza</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">
tra l'ammontare </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">medio mensile</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> del fatturato e dei corrispettivi
dell'anno </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">2020</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> e l'ammontare </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">medio mensile</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">2019</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">. La percentuale è </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">variabile</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> in
funzione dei ricavi o compensi dichiarati dal soggetto richiedente e, in
particolare, essa è pari al:</span></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs12lh1-5 ff2">·</span><span class="fs12lh1-5 ff2"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span><!--[endif]--><span class="fs12lh1-5 ff1">60% per i soggetti
con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;</span></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs12lh1-5 ff2">·</span><span class="fs12lh1-5 ff2"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span><!--[endif]--><span class="fs12lh1-5 ff1">50% per i soggetti
con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a
quattrocentomila euro;</span></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs12lh1-5 ff2">·</span><span class="fs12lh1-5 ff2"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span><!--[endif]--><span class="fs12lh1-5 ff1">40% per i soggetti
con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e
fino a 1 milione di euro;</span></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs12lh1-5 ff2">·</span><span class="fs12lh1-5 ff2"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span><!--[endif]--><span class="fs12lh1-5 ff1">30% per i soggetti
con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino
a 5 milioni di euro;</span></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs12lh1-5 ff2">·</span><span class="fs12lh1-5 ff2"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span><!--[endif]--><span class="fs12lh1-5 ff1">20% per i soggetti
con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino
a 10 milioni di euro.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5 ff1">L'importo del contributo,
comunque, non può essere superiore a 150mila euro ed inferiore a 1.000 euro per
le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</span></div></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Il contributo così calcolato </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">non</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">
concorre alla formazione della </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">base imponibile</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> delle imposte sui
redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del Tuir e non concorre alla formazione del </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">valore della produzione
netta</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">, di cui al Dlgs n. 446/1997.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5 ff1">Il contributo sarà </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">accreditato
sul conto corrente</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> del richiedente o, in alternativa, a scelta di
quest'ultimo, sarà riconosciuto nella sua totalità sotto forma di </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">credito
d'imposta</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, presentando il modello F24 tramite i
servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle Entrate.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5 ff1">Come chiarito dalle Entrate,
alle compensazioni del credito d'imposta</span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">non</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> si applica il </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">divieto</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">
di compensazione in presenza di </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">ruoli erariali scaduti</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> per un importo
superiore a 1.500 euro, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legge n.
78/2000 né i limiti massimi di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000 e di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 13:54:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Corrispettivi telematici: nuovo tracciato dal 1° ottobre 2021]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002B"><div><span class="fs18lh1-5 cf1 ff1">Il Decreto Sostegni ha prorogato i termini entro cui l'agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione del soggetto passivo Iva le bozze dei registri Iva, delle liquidazioni e della dichiarazione annuale, spostandolo dal 1° gennaio al 1° luglio 2021.</span></div><div><div>Il Decreto Sostegni, <span class="imUl cf2">Dl 41/2021</span> , ha prorogato i termini entro cui l'agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi Iva le bozze dei registri Iva, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) e delle dichiarazioni Iva, a causa del perdurare della crisi epidemiologica da Covid-19.</div><div>Di conseguenza, attraverso il <span class="imUl cf2">provvedimento 83884</span> del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 30 marzo 2021, viene fatto slittare al 1° ottobre 2021, al posto del 1° aprile , l'obbligo di utilizzo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020".<br></div><div>Prima dell'intervento del Decreto Sostegni, il primo comma dell'<span class="imUl cf2">articolo 4 del Dlgs 127/2015</span> , stabiliva che a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, «nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria», l'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi ai fini Iva, che siano residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:<br>-registro Iva delle vendite,<br>-registro Iva degli acquisti,<br>-liquidazioni periodiche Iva,<br>-dichiarazione annuale Iva.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 19:04:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Rottamazione, niente proroga per chi è decaduto nel 2019]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002C"><div><span class="fs15lh1-5 cf1 ff1">Sospensione generalizzata della riscossione di tutte le cartelle di importo non superiore a 5.000 euro. La proroga dei termini della rottamazione-ter al 31 luglio prossimo non vale per i soggetti che erano già decaduti al 31 dicembre 2019. Per ragioni analoghe, la proroga delle rate 2021 al 30 novembre prossimo non esplica effetti per i debitori che non dovessero rispettare la scadenza di fine luglio.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 16:39:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[contributo a fondo perduto del DL “Sostegni”]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002D"><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DL 22 marzo 2021 n. </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">41</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> (c.d. decreto “Sostegni”).</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1"> Il testo prevede, con riferimento al contributo a fondo perduto, che ai fini della determinazione dell’agevolazione sia richiesto il calcolo di un </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">nuovo parametro</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> per definire la base di calcolo (nonché la riduzione del fatturato del 30%;</span><span class="fs12lh1-5 ff1">).</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 ff1">L’ammontare del contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” è determinato applicando una percentuale alla </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">differenza</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1"> Tale </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">percentuale</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> è prevista nelle seguenti misure:</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1"> - 60%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1"> - 50%, con ricavi o compensi tra 100.000 euro e 400.000 euro;</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1"> - 40%, con ricavi o compensi tra 400.000 e fino a 1 milione;</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1"> - 30%, con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni;</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1"> - 20% tra 5 e 10 milioni.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 ff1">La base di calcolo è quindi determinata in relazione al nuovo parametro dell’“</span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">ammontare medio mensile</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> del fatturato e dei corrispettivi”.</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1"> In sostanza, il nuovo contributo è calcolato:</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1"> - partendo da fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 ;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">dividendo per 12</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno;</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1"> - calcolando la differenza tra i suddetti importi;</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1"> - applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell’agevolazione.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 ff1">A titolo esemplificativo, si consideri un </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">professionista</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> – soggetto ammesso al nuovo contributo a fondo perduto in assenza di specifiche esclusioni come in passato – con un fatturato 2019 pari a 70.000 euro e un fatturato 2020 pari a 40.000 euro.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 ff1">In tal caso, il fatturato medio mensile del 2019 è pari a 5.833 (70.000/12) e quello del 2020 è pari a 3.333 (40.000/12).</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1"> La differenza tra i suddetti importi è quindi pari a 2.500 euro.</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1"> A tale differenza andrà applicata la percentuale del 60% (soggetto con ricavi/compensi 2019 inferiori a 100.000), ottenendo quindi un contributo a fondo perduto spettante pari a </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">1.500 </span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">euro (60% di 2.500 euro).</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 ff1">Per i soggetti in regime </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">forfetario</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">, nonostante la norma non lo disponga espressamente, stando a quanto precisato nell’ambito della relazione tecnica al DL sostegni, occorre fare riferimento all’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 ff1">Pertanto, qualora un professionista in regime forfettario abbia compensi 2019 pari a 50.000 euro e compensi 2020 pari a 30.000 euro, l’ammontare medio mensile 2019 è pari a 4.167 (50.000/12) e quello del 2020 è pari a 2.500 (30.000/12). Essendo la differenza pari a 1.667 (ottenibile anche considerando la differenza tra i due fatturati annui pari a 20.000 e dividendola per 12), il contributo spettante sarà pari a 1.000 euro (60% di 1.667).</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 ff1">L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">1.000 euro</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi, anche per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020.</span></div> &nbsp;<div><i><span class="fs15lh1-5 ff2">Estensione ai soggetti con ricavi fino a 10 milioni</span></i></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 ff1">Alla luce dell’estensione dell’ambito applicativo dell’agevolazione ai soggetti con ricavi 2019 fino a </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">10 milioni</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">, si consideri ora il caso di un’impresa con un fatturato 2019 pari a 8 milioni e un fatturato 2020 pari a 5 milioni di euro. In tal caso, la differenza relativa all’ammontare medio mensile 2020-2019 è pari a 250.000 (3 milioni/12) e il contributo a fondo perduto spettante pari a 50.000 euro (20% di 250.000).</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 ff1">Nonostante l’estensione dell’agevolazione ai contribuenti con ricavi fino a 10 milioni, l’importo del contributo non può comunque essere superiore a </span><b><span class="fs12lh1-5 ff1">150.000 euro</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 16:32:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[LA DICHIARAZIONE 730 2021 SENZA PENSIERI ]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Bisesti]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=730"><![CDATA[730]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002E"><div>I LAVORATORI CHE HANNO PERCEPITO INTEGRAZIONI SALARIALI INPS (DISOCCUPAZIONE-CIG-CIGO-CIGD-CIGS-FIS- CISOA) SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2021 PRELEVANDO DAL SITO WEB INPS LA RELATIVA CERTIFICAZIONE UNICA.</div><div><br></div><div> </div><div><br></div><div>LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730:</div><div><br></div><div> </div><div><br></div><div>• &nbsp;&nbsp;&nbsp;Certificazione Unica 2021 redditi 2020 predisposta dal datore di lavoro o dall’Ente pensionistico.</div><div><br></div><div>• &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eventuali ricevute di pensioni estere.</div><div><br></div><div>• &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contratti di affitto per gli immobili concessi in locazione.</div><div><br></div><div>• &nbsp;&nbsp;&nbsp;Certificazione unica 2021 dei compensi per prestazioni occasionali.</div><div><br></div><div>• &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eventuali deleghe di pagamento F24.</div><div><br></div><div>• &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogito notarile di eventuali compravendite immobiliari avvenute nel 2020.</div><div><br></div><div>• &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visura catastale aggiornata degli immobili e terreni di proprietà.</div><div><br></div><div>• &nbsp;&nbsp;&nbsp;Modello Unico o 730 presentato l'anno precedente.</div><div><br></div><div>• &nbsp;&nbsp;&nbsp;Codice fiscale del coniuge e degli eventuali familiari a carico.</div><div><br></div><div> </div><div>Spese Mediche:</div><div>« &nbsp;NOVITA’: per fruire della detrazione del 19%, gli oneri devono essere pagati con metodi “tracciabili” (versamento bancario o postale, carta di credito, di debito etc.). Questo NON si applica alle spese sostenute per acquisto di medicinali, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e private accreditate al SSN.</div><div>• &nbsp;&nbsp;medicinali da banco: scontrino fiscale in cui deve essere specificato la natura, qualità e quantità dei beni e il codice fiscale del dichiarante e/o di eventuali familiari a carico. (c.d. Scontrino Parlante)</div><div>esami e visite mediche specialistiche generiche: radiografie, esami di laboratorio, dentista, interventi chirurgici, cure omeopatiche, cure termali, assistenza genitori in case di cura, assistenza ai portatori di handicap, occhiali da vista (accompagnata da relativa prescrizione medica), protesi acustiche etc. anche per i familiari a carico.</div><div>Altre spese deducibili o detraibili:</div><div> </div><div><br></div><div>Attestazione bancaria del pagamento degli interessi passivi per mutui ipotecari relativi all’acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale e fatture notaio per atto di mutuo (corredate dal relativo contratto di mutuo e atto di acquisto dell’abitazione principale). In caso di interessi per ristrutturazione/costruzione anche le relative fatture e giustificativii di spesa;</div><div>Certificazione rilasciata dall’assicurazione relativa ai premi vita o infortuni.</div><div> Spese per interventi di recupero edilizio (36/41/50%), fatture pagate nell’anno d’imposta e relativi bonifici con causale</div><div>Copia contratto di locazione ai sensi della L. 431/98, autocertificazione attestante l’uso come abitazione principale</div><div>Comunicazione all’Enea, fatture pagate e relativi bonifici inerenti spese per risparmio energetico (55/65%)</div><div>Fattura per spese d’intermediazione immobiliare relative all’acquisto dell’abitazione principale, atto di acquisto</div><div>Quietanze per spese scolastiche (università, scuole pubbliche e private)</div><div>Fattura o ricevuta per le spese relative alla frequenza all’asilo nido</div><div> Ricevuta per le spese relative alle attività sportive dei ragazzi (tra i 5 e i 18 anni)</div><div>Contratto di affitto e ricevute di pagamento canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede</div><div>Attestazioni per le donazioni a favore di Onlus, istituti religiosi, partiti politici e erogazioni liberali per emergenza Covid-19</div><div> Fatture per spese funebri</div><div>Ricevute per spese veterinarie</div><div> Ricevute di pagamento per abbonamenti ad autotrasporti urbani ed extraurbani</div><div>Contributi previdenziali ed assistenziali versati a fondi di previdenza complementare o al fondo casalinghe INAIL</div><div>Contributi versati per le colf e badanti (copia bollettini pagati)</div><div>Ricevute (assegni e/o bonifici periodici) di mantenimento al coniuge separato, copia della relativa sentenza di separazione/ divorzio e codice fiscale dell’ex coniuge</div><div>Contributi per il riscatto della laurea</div><div>Bonus Arredo: spese sostenute nell'anno d'imposta 2020, finalizzate all’arredo dell’immobile in ristrutturazione, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nonché di classe A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica (spesa massima detraibile 10.000,00 a condizione che siano stati giàavviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile i cui beni sono destinati)</div><div>NOVITA’: Bonus Vacanze: fattura emessa dal fornitore. La detrazione è fruibile esclusivamente per il 20% del corrispettivo totale dovuto</div><div>NOVITA’: Bonus Facciate e Super Bonus 110%.</div><div>Contattaci per prenotare un appuntamento consono alle tue esigenze e provvederemo noi a tutte le incomebenze fiscali.</div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 16:00:00 GMT</pubDate>
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